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Normativa : Consiglio di Stato: autorizzata la conversione del permesso di soggiorno da minore età a lavoro
(18/02/10)

Il Consiglio di Stato, accogliendo la domanda in appello, ha autorizzato la conversione del permesso di soggiorno da minore età a lavoro di un cittadino straniero affidato di fatto al fratello.


I fatti. Un ragazzo straniero titolare di permesso di soggiorno per minore età - in quanto era stato affidato di fatto dalla madre al fratello maggiorenne - ha chiesto la conversione del permesso, al compimento dei 18 anni, in permesso per motivi di lavoro. Il Questore di Milano nel 2004 ha negato il rilascio del documento in quanto l’affidamento di fatto non rientrerebbe fra le ipotesi previste per il rilascio di un permesso direttamente convertibile alla maggiore età né d’altra parte il ragazzo era presente in Italia da almeno 3 anni né inserito in un progetto di integrazione sociale come prevede la legge. Il ragazzo ha allora presentato ricorso al TAR Lombardia che ha confermato il provvedimento del questore evidenziando la piena legittimità dell’atto impugnato sull’assunto che tale conversione può avvenire solo per i minori sottoposti a affidamento (giudiziale e amministrativo) e, a determinate condizioni, per i minori sottoposti a tutela. Il ragazzo ha allora presentato appello al Consiglio di Stato.

La sentenza. Nell’emettere la sentenza i Giudici amministrativi hanno rilevato che all’articolo 32 del d.lgs. 286/98 – TUI- si fa riferimento alla possibilità di convertire il permesso di soggiorno al compimento della maggiore età in studio o lavoro. La legge prevede che tale conversione possa avvenire “automaticamente” per i minori sottoposti ad affidamento o titolari di permesso per motivi familiari mentre per i minori stranieri non accompagnati può avvenire solo se sono sul territorio nazionale da almeno tre anni e sono inseriti in progetti di integrazione sociale da almeno due anni. Tali due posizioni sono state poi equiparate da una sentenza della Corte Costituzionale del 2003 nel senso di ammettere, in via estensiva ai fini della conversione, anche le ipotesi della tutela dei minori stranieri non accompagnati ricorrendo la stessa ratio rinvenibile nell’affidamento. E’ chiaro dunque, continua il Consiglio di Stato, che secondo la Corte ogni situazione in cui venga a trovarsi il minore straniero che si ricolleghi ad una fattispecie legale denunciata merita il beneficio del titolo di soggiorno. Per questo motivo i giudici amministrativi, fornendo un' interpretazione coerente con i valori costituzionali, hanno ritenuto che il ricorrente, affidato senza un provvedimento formale al fratello, merita di ottenere la conversione del titolo di soggiorno.

Le legge sicurezza 94/2009, entrata in vigore l'8agosto 2009, ha modificato l’articolo 32 del d.lgs. 286/98 prevedendo sia per i minori titolari di permesso di soggiorno per affidamento sia per i minori titolari di permesso di soggiorno per minore età il requisito della permanenza in Italia da almeno 3 anni e dell’inserimento in progetti di inclusione sociale da almeno 2 anni per la conversione del permesso di soggiorno alla maggiore età.


Consiglio di Stato sent. 19_01_2010 Conversione pds alla maggiore età


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