Con la circolare del 18 febbraio 2010 il Ministero dell’Interno fornisce ulteriori chiarimenti sulla procedura di emersione del lavoro domestico.
In merito alla dimora del lavoratore, il Ministero specifica che, se abita presso l’abitazione del datore di lavoro, sarà sufficiente esibire la copia della cessione di fabbricato allo Sportello Unico per l’Immigrazione che non è tenuto a richiedere il titolo in base a cui il datore detiene l’alloggio.
La circolare ricorda inoltre che la mancata presentazione delle parti allo Sportello Unico comporta l’archiviazione del procedimento e la cessazione della sospensione dei procedimenti penali. Infine, il Viminale ha messo a disposizione delle forze di polizia un portale web dove sarà possibile controllare la veridicità dei dati della pratiche.
Circolare Ministero Interno 18_02_2010 Procedura di emersione_cessione di fabbricatoArticoli correlati
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