Le domande di regolarizzazione di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno potranno essere presentate da metà settembre a metà ottobre pagando un contributo forfettario di 1000 euro.
Il decreto legislativo approvato il 6 luglio scorso dal Consiglio dei Ministri sulle sanzioni per chi assume immigrati irregolari- in recepimento della direttiva europea 2009/52/CE e in via di pubblicazione - prevede una “disposizione transitoria” sulle nuove modalità per la regolarizzazione dei cittadini extracomunitari presenti in Italia privi di permesso di soggiorno che svolgono attività lavorativa.
La sanatoria partirà il 15 settembre e ci sarà un mese di tempo per i datori di lavoro comunitari o extracomunitari titolari di carta di soggiorno (permesso ce per soggiornanti di lungo periodo) per presentare le domande di regolarizzazione dei lavoratori stranieri occupati irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi. Il rapporto di lavoro deve essere a tempo pieno, tranne nel caso dei lavoratori domestici, per i quali è ammesso anche un part-time da almeno venti ore settimanali.
Gli extracomunitari per aver accesso alla sanatoria, dovranno dimostrare la presenza sul territorio italiano “in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011”. Il decreto specifica che “la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici”. È a carico dello straniero documentare attraverso una “prova amministrativa” come ad esempio un permesso di soggiorno scaduto o un certificato medico rilasciato dal pronto soccorso la propria antecedente presenza in Italia.
Le nuove modalità di accesso alla sanatoria prevedono che, a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di natura non regolamentare del ministro dell'Interno di concerto con i ministri del Lavoro, della Cooperazione internazionale e l'integrazione e dell'Economia (che a sua volta sarà adottato entro venti giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo), sarà possibile "prenotare" la regolarizzazione pagando il contributo fortettario di mille euro all'Inps.
Successivamente con l’apertura delle regolarizzazioni – a partire dal 15 settembre- sarà possibile presentare la domanda telematica corredata dalle prove certe sulla presenza del lavoratore dal 31 dicembre 2011.
Infine, "lo Sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all’accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere della competente direzione territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'attestazione di avvenuto pagamento del contributo forfetario e della regolarizzazione”.
Il decreto prevede inoltre che: “contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l'Impiego ovvero, in caso di rapporto di lavoro domestico, all'INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.”
Il provvedimento legislativo specifica, inoltre, l’impossibilità di accesso alla sanatoria per quei datori di lavoro che sono stati condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, per tratta o sfruttamento di prostituzione e minori, per caporalato o per aver dato lavoro a immigrati irregolari.
Così come sono esclusi gli immigrati espulsi per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, quelli condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, i segnalati come "non ammissibili" in Italia e gli stranieri considerati, anche in base a condanne non necessariamente definitive, una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dell’Italia o di altri paesi dell’area Schengen.
Disposizione transitoria (contenuta nel Decreto legislativo in via di pubblicazione)
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