Le novità riguardano i seguenti ambiti:
Emersione: il nuovo decreto prevede delle norme relative ai lavoratori per i quali è stata presentata la domanda di emersione. Le novità in particolare riguardano i lavoratori che nel corso dell’istruttoria delle domande perdono il posto di lavoro. Se la domanda di emersione viene respinta dallo Sportello unico per l’immigrazione per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, al lavoratore verrà rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
- siano stati pagati € 1000 di forfait e gli arretrati di tasse e contributi;
- il lavoratore pussa dimostrare la sua presenza in Italia almeno al 31 dicembre 2011.
Inoltre, qualora un rapporto di lavoro finisca prima del completamento della domanda di regolarizzazione, al lavoratore verrà rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione, o se c’è la richiesta di assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, verrà rilasciato direttamente un permesso di soggiorno per lavoro, anche in questo caso il lavoratore straniero dovrà dimostrare la sua presenza in Italia almeno dal 31 dicembre 2011.
Ingressi per corsi di formazione professionale: il numero di cittadini stranieri che possono fare ingresso dall’estero per frequentare corsi di formazione professionale e tirocini formativi non verrà più stabilito annualmente ma avrà una cadenza triennale, ogni tre anni, infatti, dovrà essere stabilito un contingente con tali ingressi. Per quest’anno si procederà ancora con la programmazione annuale, nei limiti delle quote stabilite nel decreto ministeriale emanato il 12 luglio 2012.
Residui finanziari emergenza Nord Africa: le risorse finanziare residue, che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’ambito dell’emergenza Nord Africa, aveva previsto di assegnare ai Comuni che avevano sostenuto delle spese per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati, verranno assegnate al Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, in modo da garantire la stessa finalità nella gestione delle risorse.
Flussi di ingresso per motivi di lavoro: fino ad oggi la procedura di assunzione dall’estero di un lavoratore straniero prevedeva che in seguito alla pubblicazione del decreto flussi e all’invio da parte del datore di lavoro della domanda di nulla osta al lavoro nei confronti del lavoratore da assumere, lo Sportello unico immigrazione dovesse comunicare tali richieste al centro per l’impiego competente, che nell’arco di 20 giorni avrebbe dovuto verificare l’eventuale disponibilità di lavoratori nazionali, comunitari o stranieri già in possesso del permesso di soggiorno e in grado di ricoprire il posto offerto al lavoratore straniero. In seguito alla verifica il centro per l’impiego avrebbe comunicato l’esito allo sportello unico e al datore di lavoro. Se la ricerca effettuata dal centro per l’impiego dava esito positivo la richiesta di nulla osta presentata dal datore di lavoro rimaneva sospesa sino a quando lo stesso datore, valutate le candidature, comunicava allo Sportello unico la propria intenzione di procedere comunque all’assunzione dello straniero oppure di rinunciarvi. Con il decreto lavoro la fase di verifica del centro per l’impiego di un lavoratore già residente sul territorio italiano viene anticipata. Il datore di lavoro avrà l’obbligo di richiedere al centro per l’impiego tale verifica, solo in seguito potrà inviare la richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello unico.
La modifica della procedura consente al datore di lavoro di verificare se sul mercato sono già disponibili lavoratori in grado di ricoprire il posto offerto, evitando di iniziare un procedimento amministrativo per l’assunzione dall’estero di un lavoratore e poi interromperlo.
Decreto legge n.76_aumento dell’occupazione_28 giugno 2013
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