Glossario
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A
Accordo di integrazione
Previsto dalla legge 94/2009 è un documento articolato per crediti che contiene l’impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell’accordo è essenziale per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita dei crediti comporta la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione del cittadino straniero ad eccezione dei titolari di permesso di soggiorno per asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari, motivi familiari, permesso di soggiorno CE per lungosoggiornanti, carta di soggiorno per parente di cittadino UE, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto all’unità familiare.
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Apolide
Colui che è privo della cittadinanza di qualunque stato. In Italia lo stato di apolide viene riconosciuto o tramite istanza alla Prefettura o tramite riconoscimento giudiziale a seguito di proposizione di causa con atto di citazione.
Asilo costituzionale
E’ la protezione riconosciuta si sensi dell’articolo 10 comma3 della Costituzione italiana che statuisce che “lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla costituzione italiana ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica”. L’asilo ai sensi della costituzione viene riconosciuto generalmente a seguito di sentenza del giudice civile e per prassi garantisce gli stessi diritti riconosciuti ai rifugiati ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951.
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Assegno di maternità
La legge prevede due distinte forme di tutela – quella statale e quella comunale – per le madri che non lavorino o che non abbiano raggiunto i requisiti per l’indennità di maternità o risulti di importo inferiore all’assegno al momento del parto o dell’ingresso in famiglia del bambino adottato. Entrambe le prestazioni, non cumulabili fra loro, vanno richieste entro 6 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento e vengono pagate direttamente dall’Inps tramite assegno bancario spedito al domicilio della madre. L’assegno dello Stato è previsto per la madre che abbia un rapporto di lavoro in essere e una qualsiasi forma di tutela per la maternità e abbia almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso fra i 18 e i 9 mesi precedenti la nascita del bambino; si sia dimessa volontariamente dal lavoro durante la gravidanza ed abbia almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso fra i 18 e i 9 mesi precedenti la nascita del bambino; precedentemente abbia avuto diritto ad una prestazione dell’Inps (ad esempio per malattia o disoccupazione) per aver lavorato almeno tre mesi, purché non sia trascorso un determinato periodo di tempo, diverso a seconda dei casi. La domanda va presentata agli uffici Inps più vicini all’abitazione della madre. L’assegno concesso dai Comuni di residenza può essere richiesto dalle madri il cui reddito familiare non superi il tetto previsto dall’ISEE. La domanda va presentata ai Servizi sociali del proprio Comune di residenza.
Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori
E’ una prestazione a carico del Comune di residenza per le famiglie con almeno tre figli minori con redditi inferiori a determinati parametri. L’assegno può essere richiesto solo dai cittadini italiani e comunitari e dai rifugiati e i protetti sussidiari in quanto equiparati ai cittadini italiani.
Assegno sociale
E’ una prestazione assistenziale della quale può godere il rifugiato, il titolare di protezione sussidiaria e il titolare di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, a parità di condizioni con i cittadini italiani, qualora in possesso di specifici requisiti anagrafici (non cumulabili) e reddituali, risieda sul territorio nazionale da almeno 10 anni e abbia compiuto 65 anni.
Attestato di iscrizione anagrafica
E’ il documento che viene rilasciato ai cittadini comunitari al momento dell’iscrizione presso le anagrafi dei municipi di residenza. Per ottenerlo il cittadino Ue deve dimostrare le motivazioni per le quali soggiorna in Italia e i mezzi di sussistenza. E’ a tempo indeterminato e dopo 5 anni si può chiedere l’attestato di soggiorno permanente.
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Attestato nominativo
Disciplinato dall’art. 26 del d.lgs 25/2008 viene rilasciato ai richiedenti asilo accolti in un Cara o trattenuti in un Cie e certifica la qualità di richiedente la protezione internazionale presente nella struttura.
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B
C
Cara
Centro di accoglienza per richiedenti asilo. Introdotti dal d.lgs. 25 /2008 in sostituzione dei centri di identificazione, Cid, i cara sono Centri di accoglienza per richiedenti la protezione internazionale che vi possono essere ospitati per: verificare identità o nazionalità (20 giorni), quando il cittadino straniero è stato fermato per aver eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera (35 giorni); quando ha presentato la domanda di protezione dopo essere stato fermato in posizione di soggiorno irregolare (35 giorni).
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Carta d’identità
E’ un documento di riconoscimento personale che può essere richiesto da ogni cittadino straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno e residenza anagrafica nel territorio Italiano il quale abbia compiuto 15 anni. Essa è valida soltanto sul territorio nazionale non potendo essere utilizzata per l’espatrio. Ai fini del rilascio della Carta d’identità è necessario rivolgersi presso l’Ufficio Anagrafe del Comune o della circoscrizione di residenza. Qualora si è titolare di permesso di soggiorno ma non si è titolare di passaporto o titolo di viaggio la carta d’identità può essere rilasciata ugualmente alla presenza di 2 testimoni maggiorenni che devono dichiarare l’identità del richiedente. La carta d’identità ha validità 10 anni a decorrere dalla data di rilascio e può essere rinnovata a partire da 180 giorni prima della sua scadenza con la consegna all’Ufficio.
Caso Dublino
vedi regolamento Dublino
Cedolino
E’ il documento che attesta l’avvenuta richiesta di primo rilascio, rinnovo o duplicato del permesso di soggiorno che viene rilasciato dalle Questure. Solitamente il cedolino è l’ulitma parte del modulo di richiesta del permesso sul quale verrano scritte le generalità del cittadino straniero, verrà apposta una sua foto in formato tessera e verrà indicato il giorno del ritiro. Poichè dal 2006 la maggior parte di richeste di rilascio, rinnovo, duplicato dei peremssi di soggionro devono essere inviate tramite ufficio postale, il cittadino straniero in luogo del cedolino avrà la ricevuta della raccomandata assicurata. Vedi anche Ricevuta.
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Centro per l’impiego
E’ un ufficio della Regione che gestisce a livello provinciale il mercato del lavoro, monitorandolo. Tale Centro è l’erede dell’Ufficio di collocamento.
Cie
Centro di identificazione e espulsione. Sono i Centri di permanenza temporanea e assistenza – Cpta – che hanno assunto una nuova denominazione a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 92/2008 convertito nella legge 195/2008. I Cie continuano ad essere regolamentati dall’art. 14 d.lgs. 286/98 come modificato dalla lege 94/2009. Nei Cie vengono trattenuti gli stranieri destinatari di un provvedimento di espulsione quando: non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione perchè occorre procedere al soccorso dello straniero; occorre procedere ad accertamenti in merito alla sua identità o nazionalità; quando occorre acquisire documenti di viaggio; non c’è un vettore disponibile. Il trattenimento deve essere convalidato dal giudice di pace entro 48 ore. Lo straniero può essere trattenuto per 30 giorni prorogabili dietro convalida del giudice di pace fino ad un massimo di 90 giorni. Nei Cie sono trattenuti anche i richiedenti protezione internazionale che hanno presentato la domanda di asilo a seguito di provvedimento di espulsione.
Codice Eni
Europei non iscritti. Introdotto da una circolare del Ministero della Salute del 19 febbraio 2008 è un codice che viene assegnato ai cittadini comunitari che non hanno effettuato regolare iscrizione anagrafica, al fine di usufruire dell’assistenza sanitaria. Può essere rilasciato dalle ASL o dalla struttura sanitaria che prende in cura il cittadino straniero irregolare, come Aziende Ospedaliere, Istituti di ricerca e Cura a Carattere Scientifico e Policlinici Universitari e gli riconosce: la tutela della gravidanza e della maternità, la tutela della salute dei minori, le vaccinazioni nell’ambito di interventi di prevenzione collettiva gli interventi di profilassi internazionali, la profilassi e al cura delle malattie infettive. Permette alle ASL di rendicontare separatamente la prestazione e di chiederne poi il rimborso al paese di origine o residenza.
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Codice Stp
Stranieri temporaneamente presenti. Disciplinato dall’art. 35 del d.lgs. 286/98 (Tui) è il codice che viene assegnato ai cittadini extracomunitari irregolari per usufruire delle prestazioni sanitarie. Consta di un codice alfanumerico, ha validità di 6 mesi rinnovabile su tutto il territorio nazionale. Può essere rilasciato dalle ASL o dalla struttura sanitaria che prende in cura il cittadino straniero irregolare, come le Aziende Ospedaliere, Istituti di ricerca e Cura a Carattere Scientifico e Policlinici Universitari e riconosce: la tutela della gravidanza e della maternità, la tutela della salute dei minori, le vaccinazioni nell’ambito di interventi di prevenzione collettiva gli interventi di profilassi internazionali, la profilassi e la cura delle malattie infettive.
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Codice fiscale
E’ lo strumento di identificazione del cittadino italiano e straniero nei rapporti con gli Enti e le amministrazioni pubbliche. Esso contiene alcune lettere del nome, l’indicazione del genere (maschile o femminile), della data e del Comune di nascita. È obbligatorio per il compimento di alcuni atti: l’elezione del domicilio, l’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale, l’attribuzione dei contributi socio-previdenziali nazionali e locali, la denuncia dei redditi, le denunce contributive all’INPS.L’attribuzione del numero di codice fiscale può essere effettuata, oltre che dagli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, anche dai Comuni (per i neonati, entro sessanta giorni dalla nascita) e dai Consolati, se collegati al sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria. Per la richiesta i cittadini stranieri devono presentarsi muniti di permesso di soggiorno o ricevuta della richiesta e passaporto qualora ne siano in possesso. Per i cittadini comunitari è sufficiente il passaporto. Per il rilascio del codice fiscale ad un neonato, il genitore deve fornire ( autocertifcare) il certificato di nascita.
Comitato per i minori stranieri
Disciplinato dall’articolo 33 del d.lgs. 286/98 (Tui) è stato istituito al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio. Esso può adottare provvedimenti di rimpatrio – qualore sia nell’interesse del minore – dopo aver effettuato ricerche sui familiari del minore straniero non accompagnato.
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale
Sono state istituite dalla legge 189/2002 e sono competenti all’esame delle domande di protezione internazionale a seconda del luogo di presentazione della domande o di domicilio del richiedente asilo. Dal 25 novembre 2008 a seguito di decreto del Ministero dell’Interno del 16 ottobre sono 10 ( Gorizia, Torino, Milano, Roma, Caserta, Bari, Foggia, Crotone, Siracusa, Trapani).
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Comunicazione unica al Cpi
Centro per l’impiego. Era la dichiarazione del datore di lavoro per procedere all’instaurazione, trasformazione, cessazione del rapporto di lavoro. A seguito dell’entrata in vigore dela Legge 2/2009 tale dichiarazione è stata sostituita con una comunicazione unica all’Inps.
Comunicazione Inps
E’ la comunicazione che il datore di lavoro domestico deve inoltrare alla sede inps, competente in base alla zona di lavoro per l’assunzione, la cessazione, la proroga o la variazione del rapporto di lavoro. Per l’assunzione, la comunicazione dovrà essere effettuata 24 ore prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro, negli altri casi, entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento. La comunicazione può essere inoltrata all’inps on line, tramite il contact center o con l’invio, tramite raccomandata, dei nuovi moduli.
Comunitario
E’ un cittadino straniero appartenente ad uno dei 27 paesi dell’ Unione Europea (Spagna, Portogallo, Francia, Grecia, Italia, Germania, Austria, Belgio, Olanda, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Polonia, Lussemburgo, Danimarca, Gran Bretagna, Irlanda, Svezia, Finlandia, Romania, Bulgaria, Cipro, Malta, Ungheria, Lituania, Estonia, Lettonia).
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Contratto di soggiorno
Con la circolare del 28 novembre 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato abolito il contratto di soggiorno e sostituito dal solo modello unificato LAV.
disciplinato dall’articolo 5 comma 5 bis del Tui come modificato dalla legge 189/2002 è stipulato dal cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato e il datore di lavoro e deve contenere, oltre alle informazioni sul rapporto di lavoro, la garanzia da parte del datore di lavoro di un idoneo alloggio e dell’impegno al pagamento delle spese di viaggio. Il contratto di soggiorno deve essere redatto sul Modello Q e, se non stipulato per primo ingresso a seguito di rilascio di nulla osta al lavoro ( modello P) , deve esser inviato a seguito dell’ instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, tramite raccomandata a/r allo Sportello Unico per l’Immigrazione. La copia del contratto di soggiorno, unita alla ricevuta di ritorno della raccomandata di invio, è essenziale per il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e per l’eventuale conversione del permesso da altri motivi a lavoro subordinato. Il “modello R” del contratto di soggiorno deve essere utilizzato in caso di rinnovo del permesso di soggiorno di uno straniero in forza da prima del 25 febbraio 2005, data di entrata in vigore del regolamento attuativo della Bossi Fini. Con la Circolare n. 2768 del 25 ottobre 2005, il Ministero dell’ Interno specifica che il contratto di soggiorno non deve essere stipulato dai lavoratori stranieri in possesso di permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo o di un titolo di soggiorno rilasciato per un altro motivo che abiliti all’attività lavorativa (es. permesso di soggiorno per motivi familiari, di studio, umanitari, asilo politico).
Contributo di prima assistenza
Previsto all’art. 6 comma 7 del d.lgs. 140/2005, è un contributo economico che viene erogato ai richiedenti asilo che hanno i requisiti per beneficiare di un posto in accoglienza ma che non è stato possibile collocare per mancanza di posti. La domanda di contributo deve essere presentata alla Questura competente che poi la inoltrerà alla Prefettura. Il contributo è pari ad una somma di 27,89 euro pro die pro capite.
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Cpta
Centro di permanenza temporanea e assistenza. Vecchia denominazione dei Cie.
Vedi Cie
D
Decreto flussi
E’ un decreto che ogni anno stabilisce il numero di lavoratori extracomunitari ammessi in italia per svolgere attività di lavoro subordinata e autonoma. La dicitura esatta è “DPCM concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari”. Per i lavoratori stagionali viene emanato un apposito decreto flussi.
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Dichiarazione di presenza
Introdotta dal Decreto del Ministro dell’interno del 26 luglio 2007 ha sostituito i permessi di soggiorno di breve durata (Turismo e Affari). I cittadini stranieri che sono entrati in Italia per periodi inferiori ai 90 giorni dovranno presentare la dichiarazione di presenza o al valico di frontiera al momento dell’ingresso o alla Questura/ Commissariato p.s. entro 8 giorni dall’ingresso in Italia. La dichiarazione di presenza verrà resa su un modulo prestampato che congiuntamente al timbro apposto al momento dell’ingresso costituisce titolo per il regolare soggiorno.
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Documento di viaggio
E’ il documento che viene rilasciato dalla Questura ai titolari di status di rifugiato in luogo del passaporto del paese di origine. La richiesta del documento di viaggio si presenta alla questura e deve essere corrisposto il pagamento di una tassa nel 2008 pari a 40, 29 euro. Il rilascio del documento di viaggio è disciplinato dal d.lgs 251/2007 all’art. 24. Ha durata pari a quella del permesso di soggiorno e può essere rinnovato contestualmente.
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Dublino
vedi Regolamento Dublino
E
Eni
Vedi codice Eni
Espulsione
Disciplinata dall’articolo 13 del d.lgs. 286/98 (Tui) è un provvedimento prefettizio che dispone l’allontanamento dello straniero dal territorio italiano quando è entrato nel territorio dello stato sottraendosi ai controlli di frontiera, si è trattenuto senza aver richiesto il permesso di soggiorno o non lo ha rinnovato. L’espulsione è sempre eseguita dal Questore con accompagnamento alla frontiera e se non possibile lo straniero può essere trattenuto in un CIE – Centro di identificazione e espulsione. Se non è possibile nemmeno procedere al trattenimento l’espulsione conterrà l’ordine di lasciare il territorio nazionale in 5 giorni. Il ricorso avverso l’espulsione può essere presentata in 60 giorni al giudice di pace territorialmente competente. L’espulsione nei confronti dei titolari di un precedente permesso di soggiorno non più rinnovabile conterrà invece l’invito a lasciare il territorio in 15 giorni e il ricorso deve essere presentato in 60 giorni al Tar territorialmente competente.
F
_______
G
Gratuito patrocinio
Lo straniero che non abbia a disposizione risorse economiche sufficienti è ammesso al patrocinio legale a spese dello Stato disciplinato dagli artt. dal 74 al 141 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – D.P.R. 30/05/2002, n. 115. Può quindi accedere all’assistenza legale di un avvocato e/o di un consulente tecnico senza dover sostenere le spese per l’accusa o la difesa nè le altre spese processuali.
Il patrocinio è previsto in riferimento a procedimenti penali, civili, amministrativi, contabili, tributari e di volontaria giurisdizione e l’istanza può essere presentata in ogni grado e fase del processo e per tutte le procedure derivate ed accidentali ad esse collegate, ma gli effetti decorrono dal momento della presentazione della domanda. La domanda di ammissione in ambito civile deve essere depositata presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e redatta in carta semplice o su apposita modulistica. Se si viene ammessi si potrà scegliere un avvocato iscritto negli appositi elenchi del gratuito patrocinio. In ambito penale la domanda deve essere presentata presso l’Ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo, personalmente dall’interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido ovvero dal suo difensore.
H
I
Servizio sanitario nazionale. Consente di scegliere un medico di base e di usufruire dell’assistenza sanitaria dietro il pagamento di una quota partecipativa (ticket) o, in caso di indigenza economica, gratuitamente. L’iscrizione deve effettuarsi alla Asl (Azienda sanitaria locale) del luogo di residenza o domicilio tramite l’ esibizione del permesso di soggiorno o della ricevuta della richiesta e il codice fiscale.
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K
Kit postale
E’ il termine che comunemente si utilizza per indicare il plico postale che viene consegnato dagli “sportelli amici” in alcuni uffici postali abilitati e contiene i moduli per la richiesta di rilascio, rinnovo, conversione, aggiornamento, duplicato del permesso di soggiorno. All’interno della busta sono contenuti anche le indicazioni per la compilazione e l’elenco delle copie dei documenti da allegare ed un foglio con i codici da utilizzare per compilare la domanda. La busta si ritira gratuitamente, può essere compilata autonomamente e si deve spedire tramite raccomandata assicurata del costo di 30 euro, si deve allegare una marca da bollo da 14,62 euro e contestualmente pagare un conto corrente di 27,50 euro per la richiesta del permesso di soggiorno in formato elettronico. Il cittadino straniero può chiedere l’assistenza dei patronati e di alcune associazioni che, in convezione con il Ministero dell’interno, possono compilare i moduli gratuitamente. Sarà sufficiente recarsi presso uno di questi uffici – l’elenco completo è reperibile sul sito portaleimmigrazione.it – che già posseggono i moduli on line e procederanno alla loro compilazione e alla loro stampa. Il plico consegnato dall’operatore dovrà poi essere comunque spedito tramite l’ufficio postale con le modalità sopra descritte.
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L
M
Modello A
E’ il modulo di domanda per la richiesta di cittadinanza per i cittadini stranieri coniugati con cittadini italiani. Il modulo è scaricabile sul sito del Ministero dell’interno nella sezione cittadinanza.
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Modello B
E’ il modulo di domanda per la richiesta di cittadinanza per i cittadini stranieri residenti in Italia. Il modulo è scaricabile dal sito del Ministero dell’interno alla sezione cittadinanza.
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Modello S
E’ il formulario per la presentazione della richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare. Reperibile sul sito del Ministero dell’interno deve essere inoltrato esclusivamente in modo telematico tramite registrazione sul sito del Viminale. Il cittadino straniero può rivolgersi ai patronati e alle associazioni accreditate per ricevere assistenza gratuita per la compilazione e l’inoltro della domanda.
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Modello T
E’ il formulario per la presentazione della richiesta di nulla osta per familiare al seguito. Reperibile sul sito del Ministero dell’interno, deve essere inoltrato esclusivamente in modo telematico tramite registrazione sul sito del Viminale. Il cittadino straniero può rivolgersi ai patronati e alle associazioni accreditate per ricevere assistenza gratuita per la compilazione e l’inoltro della domanda.
Consulta le schede tematiche su Ricongiungimento familiare
Modello V
E’ il formulario per la presentazione di richiesta di conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato in occasione del decreto flussi annuale nel caso in cui il cittadino straniero abbia fatto ingresso in Italia per frequentare un determinato corso di studio o formazione o non abbia conseguito il diploma di laurea. Reperibile sul sito del Ministero dell’interno, deve essere inoltrato esclusivamente in modo telematico tramite registrazione sul sito del Viminale. Il cittadino straniero può rivolgersi ai patronati e alle associazioni accreditate per ricevere assistenza gratuita per la compilazione e l’inoltro della domanda.
Consulta le schede tematiche su Permesso di soggiorno
Modello V2
E’ il formulario per la richesta di convocazione presso lo Sportello unico per l’immigrazione per la conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato. Tale richiesta deve essere presentata dai cittadini stranieri che si trovavano in Italia al compimento della maggiore età e dai cittadini stranieri che hanno conseguito il diploma di laurea. Reperibile sul sito del Ministero dell’interno, deve essere inoltrato esclusivamente in modo telematico tramite registrazione sul sito del Viminale. Il cittadino straniero può rivolgersi ai patronati e alle associazioni accreditate per ricevere assistenza gratuita per la compilazione e l’inoltro della domanda.
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Motivi umanitari
Ai sensi dell’articolo 5 comma 6 del TU immigrazione si stabilisce che “il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali (…) salvo che ricorrano seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. Ai sensi di questo articolo la Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale raccomanda alla Questura il rilascio del permesso per motivi umanitari a seguito di audizione del richiedente asilo ma la facoltà decisionale al rilascio di tale permesso rimane in capo alla Questura. Anche all’articolo 19 comma 1 del Testo unico si fa divieto di espellere o respingere uno straniero “verso uno Stato in cui possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali”. All’articolo 11 comma 1 lett. c)ter del DPR 394/1999 – regolamento di attuazione del TUI – si stabilisce, ancora,che il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato previo parere delle Commissioni territoriali “ovvero acquisizione dall’interessato di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazione personali che non consentono l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale”.
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N
Neocomunitario
E’ il cittadino appartenente ad un paese dell’unione europea di nuova adesione: Bulgaria e Romania che sono entrate a far parte della UE il 1 gennaio 2007.
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Nulla osta
La parola nulla osta viene dal latino e indica l’autorizzazione a compiere una determinata azione. Il nulla osta può essere rilasciato dallo Sportello unico per l’immigrazione per ricongiungimento familiare, a seguito di richiesta del parente titolare al soggiorno in Italia. Esso sarà consegnato al parente che lo ha richiesto ed inviato alla rappresentanza diplomatica italiana del paese di origine o residenza che rilascerà il visto. Il nulla osta per lavoro può essere rilasciato a seguito di richiesta di assunzione di un lavoratore extracomunitario da parte di un datore di lavoro residente in Italia. La richiesta, nella stragrande maggioranza dei casi, si presenta nell’ambito del decreto flussi o, per i lavoratori specializzati ai sensi dell’articolo 27 del Tui, in ogni periodo dell’anno. Viene rilasciato al datore di lavoro dallo Sportello unico per l’immigrazione. Il nulla osta è richiesto anche per fare ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo. La richiesta deve essere presentata, corredata dai documenti relativi all’attività che verrà intrapresa, alla Questura che rilascerà il nulla osta. Anche i cittadini bulgari e rumeni prima di poeter essere assunti in settori produttivi diversi dal settore turistico, domestico, di assistenza alla persona, agricolo, turistico alberghiero, edilizio metalmeccanico e dirigenziale altamente qualificato, dovranno richiedere nulla osta – mod subneocomunitari – allo Sportello unico immigrazione. Di tutt’altro tipo è il nulla osta al matrimonio: l’autorizzazione, a seguito della verifica dello stato libero del nubendo, al matrimonio. Esso viene rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche del paese di origine in Italia e legalizzato in prefettura. Fanno eccezione i rifugiati, che dopo atto notorio per uso matrimonio al Tribunale civile, possono rivolgersi alla sede Unhcr per il rilascio del nulla osta e, successivamente, alla Prefettura per la legalizzazione.
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O
Obbligatorietà del visto
Sono soggetti all’obbligo del visto di ingresso anche per periodi inferiori a 90 giorni i cittadini provenienti dai seguenti Paesi: Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Centrafrica, Ciad, Cina, Colombia, Comore, Congo, Congo (Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa d’Avorio, Cuba, Dominica, Dominicana (Repubblica), Egitto, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Etiopia, ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia, Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Kiribati, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marianne del Nord, Marocco, Marshall, Mauritania, Mauritius, Micronesia, Moldova, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Papua- Nuova Guinea, Perù, Qatar, Repubblica Federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), Ruanda, Russia, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa Occidentali, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Taiwan (entità territoriale non riconosciuta), Tanzania, Thailandia, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.
Sono esenti: Andorra, Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Brunei, Bulgaria, Canada, Cile, Cipro, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, Ecuador, El Salvador, Estonia, Giappone, Guatemala, Honduras, Israele, Lettonia, Lituania, Malesia, Malta, Messico, Monaco, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Stati Uniti, Ungheria, Uruguay, Venezuela.
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P
Pensione agli invalidi civili
E’ una prestazione di natura assistenziale a cui hanno diritto gli invalidi civili totali e parziali, i ciechi e i sordomuti che non hanno redditi personali o, se ne hanno, sono di modesto importo. Il riconoscimento dell’invalidità spetta alle Regioni, che verificano i requisiti sanitari attraverso Commissioni mediche istituite presso le Aziende sanitarie locali (Asl). In linea generale l’Inps ha il compito di provvedere al pagamento mensile dell’assegno. L’interessato deve inoltrare apposita istanza alla ASL del Comune di residenza e attendere l’esito di una Commissione ad hoc che, valutate la natura, la gravità della minorazione e la complessiva capacità residua di autonomia, si pronuncia in merito alla domanda di riconoscimento dell’invalidità. In base al grado di invalidità riconosciuta potrà essere corrisposto un assegno mensile. Per informazioni rivolgersi agli uffici Inps o ai patronati. Ne hanno diritto oltra ai cittiadini italiani, i comunitari, i rifugiati e i protetti sussidiari e i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno ce per soggiornanti di lungo periodo. Una recente pronuncia della Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma che prevede il possesso del solo permesso Ce per la concessione del beneficio.
Permesso di soggiorno
E’ il documento che attesta la regolare presenza del cittadino extracomunitario sul territorio nazionale. Esso può essere in formato cartaceo o in formato elettronico ed oltre alle generalità del cittadino straniero contiene informazioni in merito alla data del suo ingresso in Italia e sul motivo della permanenza. Dall’11 dicembre 2006 – Telegramma Ministero interno del 7/12/2006 – la maggior parte delle richieste di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno viene inoltrata tramite l’ufficio postale a seguito di compilazione di apposito Kit.
Si presentano agli uffici postali le richieste di rilascio, rinnovo, duplicato, aggiornamento dei seguenti permessi di soggiorno:
Adozione, affidamento, attesa occupazione, attesa riacquisto cittadinanza, familiari, lavoro, missione, motivi religiosi, residenza elttiva, ricerca, studio, permesso di soggionro Ce per soggiornanti di lungo periodo ( ex carta di soggionro), asilo politico (solo rinnovo) e status di apolide ( solo rinnovo) e la conversione dei permessi di soggiorno da altra tipologia a lavoro subordinato, famiglia, studio, residenza elettiva.
Si richiedono ancora presso le Questure il rilascio, duplicato, aggiornamento, conversione dei seguenti permessi di soggiorno:
Affari, cure mediche, gara sprotiva, motivi umanitari, minoere età, giustizia, integrazione minore, vacanza lavoro, richiesta asilo, status di rifugiato (primo rilascio) e status di apolide (primo rilascio).
A seguito dell’entrata in vigore della legge 94/2009, la richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno sarà sottoposta al versamento di un contributo compreso tra 80 e 200 euro. Esclusi da tale versamento i rifugiati, i richiedenti asilo, i protetti sussidiari e i titolari di permesso per motivi umanitari.Prevista inoltre la sottoscrizione dello straniero al momento della presentazione della domanda di permesso di soggiorno di un accordo di integrazione articolato per crediti all’esaurimento dei quali il permesso di soggiorno sarà revocato e il cittadino straniero espulso. Fanno eccezione i titolari di permesso di soggiorno per asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari, motivi familiari, permesso di soggiorno CE per lungosoggiornanti, carta di soggiorno per parente di cittadino UE, nonché lo straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto all’unità familiare.
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Protezione sussidiaria
E’ riconosciuta al cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato (ai sensi dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra) ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine o nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave (la condanna a morte o all’esecuzione; la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale).
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Q
R
Residenza
E’ l’iscrizione nel registro dell’Ufficio Anagrafico del Comune di Residenza dove vengono riportati il numero e lo stato civile (nascite, decessi, matrimoni) degli abitanti italiani e stranieri regolarmente residenti nel territorio comunale.Per richiedere l’iscrizione anagrafica, condizione necessaria per il godimento di una serie di diritti civili, sociali ed economici, (tra i quali il rilascio della carta d’identità, l’iscrizione alle liste di mobilità, il ricongiungimento familiare con il certificato di idoneità alloggiativa, l’accesso all’assistenza sociale e sanitaria, il rilascio della patente di guida, la richiesta di cittadinanza italiana) i cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno o la ricevuta della richiesta, una prova del proprio domicilio ( contratto di affitto, compravendita, cessione di fabbricato, dichiarazione di ospitalità) e il passaporto o documento equipollente. L’iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica saranno subordinate alle verifiche delle condizioni igienico sanitarie dell’abitazione dove si intende eleggere la residenza. La cancellazione dalle liste anagrafiche avviene dopo 6 mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno.
Regolamento Dublino III
È il regolamento UE n.604/2013, ovvero il regolamento ‘Dublino III’, relativo ai ‘criteri e i meccanismi di determinazione dello stato membro competente presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide’. Il regolamento è entrato in vigore il 19 luglio 2013 e dal 1 gennaio 2014 può essere applicato alle domande di presa e ripresa in carico di richiedenti protezione internazionale. Il regolamento Dublino prevede che a seguito della presentazione della domanda di asilo le questure inoltrino la richiesta all’Unità Dublino, ufficio istituito presso il Ministero dell’Interno. Qualora dai riscontri risulti che l’Italia non sia il primo Paese dove il richiedente la protezione sia passato, l’Unità Dublino interesserà il primo Paese di transito per la richiesta della ripresa in carico del richiedente. Il paese ha l’obbligo di rispondere entro due mesi, se non risponde comunque, per il silenzio assenso, verrà definita la sua competenza. Decisa la competenza il richiedente deve essere trasferito nel Paese UE. Avverso le decisioni dell’Unità Dublino può essere presentato ricorso entro 60 giorni al TAR Lazio. In base al regolamento ‘Dublino III’ qualora sussista un notevole rischio di fuga gli stati membri possono trattenere l’interessato al fine di assicurare le procedure di trasferimento. Gli Stati membri sono adesso obbligati a condurre un colloquio individuale con il richiedente protezione internazionale. Con il nuovo regolamento viene confermato il termine per effettuare un trasferimento, ossia entro 6 mesi, prorogabili fino a 12 mesi in caso di impossibilità a trasferire il richiedente se detenuto e fino a 18 mesi qualora l’interessato sia irreperibile. Infine, una richiesta di presa in carico deve essere avanzata dallo Stato individuato come competente attraverso un formulario e allegando elementi di prova, entro 3 mesi dalla presentazione della domanda di protezione internazionale. Il termine dei 3 mesi si riduce a 2 mesi nel caso in cui la competenza sia stata individuata grazie ai dati presenti nel sistema Eurodac.
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Ricevuta
E’ la ricevuta della raccomandata assicurata che viene rilasciata al momento dell’invio della richiesta di primo rilascio, rinnovo, duplicato del permesso di soggiorno. La ricevuta della raccomandata garantisce gli stessi diritti derivanti dal possesso di regolare permesso di soggiorno – compresa la possibilità di fare rientro nel paese di origine. Per i permessi per i quali la competenza al rilascio è ancora in capo alla Questura verrà rilasciato al cittadino straniero il cosiddetto “cedolino”. Vedi anche Cedolino.
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S
Social card
La social card è una carta di credito, sulla quale lo Stato ricarica 80,00 euro ogni due mesi, viene concessa ai minori di tre anni (il titolare è il genitore) e agli anziani ultrasessantacinque il cui indicatore ISEE sia inferiore ai € 6.700,00 annuali.
Dal 1°gennaio 2014 il beneficio della social card interessa non solo i cittadini italiani ma anche i ‘cittadini italiani o di Stati membri dell’Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo’.
Sportello Unico Immigrazione
Disciplinato dall’art. 22 del Tui è stato istituito dalla legge 189/2002 presso ogni Prefettura – Ufficio territoriale del governo ed è responsabile dell’intero procedimento relativo all’assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato e delle richieste di ricongiungimento familiare dei cittadini extraue.
Sprar
Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. E’ stato istituito dalla Legge 189/2002 in all’art. 32- 1 sexies. Viene prevista la possibilità per gli enti locali che gestiscono servizi di accoglienza dei richiedenti asilo, rifugiati e protetti di usufruire di un fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. Per facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, è stato attivato il Servizio Centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano servizi d’accoglienza che fra i suoi compiti deve monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale, creare e mantenere in costante aggiornamento una banca dati degli interventi realizzati e fornire assistenza tecnica agli Enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di accoglienza.
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Stp
Vedi codice Stp
Status di rifugiato
E’ riconosciuto a colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo fondato timore, avvalersi della protezione di questo Paese. Oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno (art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951).
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T
Team
Tessera europea di assicurazione malattia. Dà diritto a beneficiare delle prestazioni sanitarie nei paesi membri dell’Unione europea ai cittadini residenti in uno stato membro UE.
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Titolo di viaggio
E’ il documento di viaggio che può essere rilasciato dalla questura agli stranieri che non possono recarsi alla propria rappresentanza diplomatica, non solo per motivi connessi all’eventuale riconoscimento di protezione sussidiaria o umanitaria. L’impossibilità di recarsi alla propria ambasciata deve essere dichiarata o provata dal richiedente. La richiesta del titolo di viaggio si presenta alla questura e deve essere corrisposto il pagamento di una tassa, nel 2008, pari a 40,29 euro. Il rilascio del titolo di viaggio è disciplinato dalla circolare del 1961 del Ministero degli affari esteri, dalla circolare del 2005 del Ministero dell’Interno e dal d.lgs 251/2007 all’art. 24.
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Unhcr
United nations high commissioner for refugees. E’ l’agenzia delle nazioni unite che si occupa di rifugiati ai sensi della convezione di Ginevra del 1951. L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati fornisce protezione internazionale e assistenza materiale ai rifugiati e persegue soluzioni durevoli per la loro protezione ed integrazione nei paesi di accoglienza.
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Spazio Comune: Roma capitale e i servizi sociali dei 15 Municipi capitolini incontrano i rappresentanti delle comunita’ di rifugiati
Da settembre 2022, il Dipartimento Politiche Sociali e Salute di Roma Capitale, in collaborazione con UNHCR, Programma integra e Europe Consulting, ha avviato i lavori per la creazione di un gruppo di lavoro permanente con gli assistenti sociali dei 15 Municipi...