Il permesso di soggiorno per asilo
Disciplinato dal d.lgs 251/07
A seguito del riconoscimento della status di rifugiato da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o del Tribunale civile (se si tratta di asilo costituzionale) al cittadino straniero viene rilasciato un permesso di soggiorno di durata quinquennale con la dicitura “asilo”.
La richiesta di rilascio di primo permesso di soggiorno per asilo, sia in caso di riconoscimento dello status da parte della Commissione territoriale ovvero per via giudiziale ai sensi dell’articolo 10 comma 3 della Costituzione italiana, deve essere presentata presso la Questura del luogo dove il rifugiato ha il domicilio o la residenza allegando copia delle decisione, un domicilio, 4 foto formato tessera, una marca da bollo da 14,62 euro e, in caso si voglia richiedere il documento di viaggio, la ricevuta dei conti correnti postali con i quali si è pagato il contributo per il documento.
Il permesso per asilo è automaticamente rinnovabile alla scadenza dietro presentazione di apposita istanza di rinnovo tramite kit postale da spedire presso gli uffici postali. Deve essere allegata copia di tutto il documetto di viaggio ( in caso sia stato richiesto), una marca da bollo da 14,62 euro e, in caso si voglia rinnovare il documento di viaggio, la ricevuta del pagamento postale. Il rinnovo è “automatico”. La ricevuta della richiesta di rinnovo garantisce il godimento dei diritti connessi al possesso del permesso di soggiorno
Il titolare di permesso per asilo può:
- chiedere la cittadinanza dopo 5 anni di residenza legale continuativa e sostituire i documenti riguardanti i carichi penali dal paese di origine e l’atto di nascita da una dichiarazione al Tribunale civile e dal certificato dello status di rifugiato;
- chiedere il ricongiungimento familiare a condizioni più favorevoli di quelle previste per i cittadini stranieri con regolare soggiorno ad altro titolo. Non ha l’obbligo di soddisfare i requisiti di reddito e di alloggio prescritti per gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia ma basterà indicare i parenti o il coniuge con il quale intende ricongiungersi e mostrare la documentazione attestante i legami di parentela al momento della richiesta del visto al consolato italiano competente per il rilascio. Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i vincoli familiari, in virtù del suo status o della mancanza di un’autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti, le rappresentanza diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni sulla base di verifiche ritenute necessarie. I rifugiati possono altrimenti ricorrere ad altri mezzi atti a provare il vincolo famigliare, a esempio elementi tratti da documenti rilasciati da organismi internazionali. Il rigetto della domanda non può comunque essere determinato solo dalla mancanza di tali documenti. Il familiare entrato a seguito di ricongiungimento avrà un permesso di soggiorno per motivi familiari della stessa durata di quella del familiare con il quale si è ricongiunto;
- chiedere per i figli minori l’estensione dello status di rifugiato alla Commissione nazionale per il diritto di asilo tramite la Questura;
- sposarsi in Italia senza rivolgersi alla propria ambasciata per il certificato di stato libero ma è necessario un “atto di notorietà sostitutivo dell’atto di nascita, per uso matrimonio” e rivolgersi presso la sede di Roma dell’Unhcr, per il rilascio di apposito nulla osta al matrimonio. Il nulla osta deve poi essere autenticato dalla Prefettura. Deve infine rivolgersi al Comune dove intende contrarre matrimonio per avviare le pratiche per le pubblicazioni, secondo le leggi vigenti;
- iscriversi al Ssn – Servizio sanitario nazionale – gratuitamente (iscrizione obbligatoria) presso l’Azienda sanitaria locale (Asl) del luogo dove ha eletto la residenza anagrafica ovvero, in sua mancanza, l’effettiva dimora;
- beneficiare dell’ assistenza sociale al pari del cittadino italiano: ha diritto a chiedere assegno sociale, pensione agli invalidi civili, assegno di maternità, assegno per il nucleo familiare con tre figli minori. L’Inps con la circolare del 22 gennaio 2010 ha inoltre stabilito che i cittadini stranieri riconosciuti rifugiati e titolari di protezione sussidiaria hanno diritto al pari dei cittadini italiani all’assegno familiare concesso dai Comuni.
I cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per asilo possono richiedere dall’11 marzo 2014 (giorno dell’entrata in vigore del decreto legislativo n.12) il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.
Il calcolo del periodo di soggiorno sarà effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale; ai titolari di protezione internazionale e ai loro familiari non sarà più richiesta la documentazione relativa all’idoneità dell’alloggio quando faranno richiesta di rilascio del nuovo permesso UE per lungo soggiornanti, però, dovranno comunque indicare un luogo di residenza. Rimane invariato l’aspetto che riguarda la dimostrazione del reddito che in ogni caso non deve essere inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale.
viene introdotta una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso di soggiorno che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro dell’UE (modifica art. 9-bis del TUI). Per i titolari di protezione internazionale che si trovano in condizioni di vulnerabilità la disponibilita’ di un alloggio concesso a titolo gratuito da parte di qualsiasi ente privato o pubblico, concorrerà a fare reddito nella misura del quindici per cento del relativo importo.
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Indirizzi utili
Unhcr – per la richiesta di nulla osta al matrimonio
Link utili
Portale immigrazione – per l’elenco dei patronati e le associazioni per la richiesta di ricongiungimento familiare e rinnovo del permesso di soggiorno
Inps – per le prestazioni sociali e gli indirizzi delle sedi
ultimo aggiornamento: febbraio 2015

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