Il permesso di soggiorno per motivi umanitari
Disciplinato dal d.lgs. 286/98 – Testo unico immigrazione – art. 5 c. 6
ll rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari avviene anche, ma non esclusivamente, a seguito di notifica della decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Di fatto la Commissione si esprime in modo negativo sulla domanda di protezione internazionale presentata dallo straniero ma raccomanda il rilascio di un permesso per motivi umanitari al Questore – che ha comunque potere discrezionale – ai sensi dell’art. 5 c. 6 del TUI. Il protetto umanitario ha diritto ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari di durata annuale ed, eventualmente, del titolo di viaggio per stranieri nel caso non possa richiedere il passaporto all’ambasciata del paese di origine. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari può essere concesso direttamente dal Questore come previsto dal dpr 394/99 – regolamento di attuazione del Testo unico immigrazione – che all’articolo 11c. 1 lett c)ter prevede che il permesso per motivi umanitari possa essere rilasciato a seguito dell’acquisizione da parte dell’interessato di documentazione relativa a oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l’allontanamento dal territorio nazionale.
Le richieste di primo rilascio e di rinnovo del permesso per motivi umanitari devono essere presentate presso la questura allegando – se ottenuto a seguito di raccomandazione da parte della Commissione per il riconscimento della protezione internazionale – copia delle decisione, il domicilio, 4 foto e una marca da bollo da 14,62 euro. Negli altri casi si dovrà allegare la documentazione che attesta “oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l’allontanamento”.
Il rinnovo è subordinato ad un nuovo parere favorevole da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che si era precedentemente pronunciata sul rilascio del primo titolo, che nuovamente deciderà in merito alla permanenza delle condizioni che avevano determinato il riconoscimento della protezione umanitaria. Se la Commissione si esprime in modo negativo verrà dato un provvedimento di diniego e la questura consegnerà un provvedimento di espulsione che conterrà l’invito a lasciare il territorio in 15 giorni. Il permesso per motivi umanitari consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro – al di fuori delle quote – in presenza dei requisiti previsti per legge. La richiesta di conversione si presenta agli sportelli della questura allegando copia del contratto di soggiorno, la ricevuta della raccomandata con la quale lo stesso è stato inviato allo Sportello unico per l’immigrazione, un domicilio, 4 foto, una marca da bollo da 14,62 euro e il passaparto o il titolo di viaggio.
A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 251/2007 e dell’introduzione della protezione sussidiaria tutti i permessi per motivi umanitari rilasciati ai sensi della precedente normativa, al momento del rinnovo, verranno convertiti in permessi di soggiorno per protezione sussidiaria, previa emanazione di un nuovo provvedimento di riconoscimento dello status di protetto sussidiario da parte della Commissione che si era espressa sulla prima domanda.
Il titolare di permesso per motivi umanitari:
- può chiedere la cittadinanza dopo 10 anni di residenza legale in Italia al pari del cittadino migrante;
- non può richiedere il ricongiungimento familiare – a meno che non sia titolare di un permesso per motivi umanitari rilasciato prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 251/2007 e che al momento del rinnovo dovrà essere convertito in protezione sussidiaria;
- non può usufruire delle prestazioni sociali che sono limitate agli stranieri titolari di permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e alle categorie equiparate ai cittadini italiani (rifugiati, protetti sussidiari, comunitari);
- può effettuare l’iscrizione al Ssn -Servizio sanitario nazionale -gratuitamente (iscrizione obbligatoria) preso l’Azienda sanitaria locale (Asl) del luogo dove ha eletto la residenza anagrafica ovvero, in sua mancanza, l’effettiva dimora.
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Link utili
Portale immigrazione – per l’elenco dei patronati e le associazioni per la richiesta di ricongiungimento familiare
ultimo aggiornamento: febbraio 2015

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