L’esame e gli esiti della domanda
Disciplinato dal d.lgs 25/2008, d.lgs 159/2008, d.lgs 251/2007
La richiesta di protezione internazionale verrà esaminata da una della 10 Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale presenti in Italia, competenti in base al luogo di dimora, accoglienza o trattenimento del richiedente asilo. Le Commissioni territoriali sono composte da un membro della carriera prefettizia con funzione di presidente, un membro della Polizia di stato, un membro dell’Unhcr, un rappresentante dell’Ente locale.
La competenza delle Commissioni è così suddivisa:
Gorizia – regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Trentino-Alto Adige;
Milano – regione Lombardia;
Torino – regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Emilia Romagna;
Roma – regioni Lazio, Sardegna, Toscana e Umbria;
Caserta – regioni Campania, Molise, Abruzzo e Marche;
Foggia – province di Foggia e Barletta-Andria-Trani;
Bari – province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto;
Crotone – regioni Calabria e Basilicata;
Trapani – province di Agrigento, Trapani, Palermo, Messina ed Enna;
Siracusa – province di Siracusa, Ragusa, Caltanissetta e Catania.
La Commissione provvede al colloquio con i richiedenti la protezione internazionale tramite la Questura competente entro 30 giorni e decide entro i 3 giorni feriali successivi. In caso di domanda palesemente infondata, domanda presentata da un richiedente appartenente a categorie vulnerabili o da un richiedente in accoglienza o trattenimento (eccetto i richiedenti accolti per verificare la propria nazionalità o identità) è previsto un esame prioritario: l’intervista deve avvenire entro 7 giorni ed entro 2 la Commissione deve decidere. I richiedenti hanno l’obbligo di cooperare e di fornire tutta la documentazione valida ai fini dell’intervista. L’intervista, in seduta non pubblica, avverrà tramite un interprete nella lingua richiesta dal richiedente e ne verrà redatto apposito verbale. Il richiedente asilo ha diritto a farsi assistere da un avvocato nel corso dell’intervista.
La Commissione deciderà poi successivamente e comunicherà l’esito al richiedente sempre per il tramite della Questura. Le decisioni della Commissione possono essere:
- riconoscimento dello status di rifugiato al quale corrisponde il rilascio di un permesso di soggiorno per asilo con validità quinquennale e del documento di viaggio;
- riconoscimento della protezione sussidiaria al quale corrisponde il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria con validità triennale e, nel caso dimostri l’impossibilità di ottenere il proprio passaporto del titolo di viaggio;
- diniego della protezione internazionale con raccomandazione per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari di durata annuale ai sensi dell’articolo 5 comma 6 del d.lgs.286/98;
- diniego dello status di rifugiato e di ogni altra forma di protezione al quale corrisponde la notifica di un provvedimento di rigetto – diniego – della domanda e un provvedimento di espulsione del prefetto che conterrà l’invito a lasciare il territorio in 15 giorni in caso di precedente rilascio di permesso di soggiorno per richiesta asilo, altrimenti l’accompagnamento immediato alla frontiera.
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Indirizzi utili:
Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale
ultimo aggiornamento: febbraio 2015

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