Ius sanguinis e ius soli
Disciplinato dalla Legge 91/1992 artt. 1 comma 1 lett. a) e b) e comma 2, art 2 comma 2, art. 4 c.2.
La cittadinanza italiana è trasmessa secondo il principio dello ius sanguinis da genitore a figlio. Il principio dello ius soli invece prevede che la cittadinanza sia acquisita per il fatto di essere nati sul territorio dello stato e non è prevista dall’ordinamento italiano eccetto in rari casi (figlio di ignoti, apolidi o impossibilità di trasmissione della cittadinanza dei genitori).
Sono italiani i figli di almeno un genitore italiano, i figli di ignoti o apolidi nati nel territorio della Repubblica, i discendenti di italiani che riescano a dimostrare la catena parentale fino al capostipite cittadino italiano. La discendenza dovrà essere dimostrata tramite gli atti di stato civile (nascita, matrimonio e morte). La domanda, corredata dalla documentazione, può essere presentata o alla rappresentaza diplomatica italiana nel paese di origine o, se già in Italia, all’ufficio anagrafe del comune dove si risiede. Ai fini dell’iscrizione anagrafica del cittadino straniero discendente da cittadino italiano entrato per un soggiorno di breve periodo (ad es. turismo/affari), per il quale non è più previsto il rilascio di un permesso di soggiorno, è sufficiente la dichiarazione di presenza.
I cittadini stranieri nati in Italia seguono dunque la nazionalità dei propri genitori a meno che non possano seguire la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato di appartenenza. I figli di cittadini stranieri che nascono in Italia e vi risiedono ininterrottamente fino al compimento della maggiore età possono, entro un anno dal compimento dei 18 anni, dichiarare di voler acquisire la cittadinanza. La domanda va presentata presso l’ufficio anagrafe del comune dove si ha la residenza con la documentazione comprovante la residenza ininterrotta in Italia dalla nascita.Chi viene riconosciuto per via giudiziale figlio di cittadino italiano, se è minorenne acquista la cittadinanza automaticamente e se è maggiorenne entro un anno dalla sentenza deve dichiarare di voler eleggere la cittadinanza italiana.
Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di 200 euro.
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Indirizzi utili
Ufficio richiesta cittadinanza del Comune di Roma
ultimo aggiornamento: febbraio 2015

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