L’acquisto della cittadinanza
Disciplinato dalla Legge 91/1992 artt. 3 e 5 e DPR 362/94, legge n.69/2013
La cittadinanza è acquistata dal coniuge straniero di cittadino italiano e dal minore adottato da cittadino italiano.
Il coniuge straniero del cittadino italiano acquista la cittadinanza quando ha residenza da almeno due anni nel territorio dello Stato dalla data di celebrazione del matrimonio o dopo tre anni se risiede in uno stato estero. I tempi sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dei coniugi. Se si trova in Italia la richiesta di acquisizione della cittadinanza deve essere presentata alla prefettura del luogo di residenza e verrà concessa dal Ministro dell’interno.
La domanda deve essere presentata tramite compilazione del modello A allegando estratto dell’atto di nascita tradotto e legalizzato secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda; certificato penale del Paese di origine, debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda. attestato di residenza anagrafica; certificato dello stato di famiglia; certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti. Con compilazione e sottoscrizione di una sezione predisposta nello stesso modello di domanda, si può presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la cittadinanza italiana del coniuge e le condizioni di validità del matrimonio comprovanti il coniugio. Il cittadino comunitario, può autocertificare la posizione giudiziaria nel Paese di origine. Il rifugiato può produrre, in sostituzione del certificato di nascita e del certificato penale, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e copia autentica del certificato di riconoscimento dello status di rifugiato. Non possono richiedere la cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino italiano: i cittadini stranieri colpiti da condanna anche per reati che prevedono una pena non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione ovvero la condanna per un reato non politico qualora sussistano comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.
La legge sulla cittadinanza, n.91 del 1992, stabilisce che lo straniero nato in Italia e che vi abbia risieduto legalmente e senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, possa diventare cittadino italiano se dichiara di voler acquisire la cittadinanza entro un anno dal compimento del 18°anno d’età.
L’art. 33 del d.l. n.69/2013 (Decreto ‘Fare’) stabilisce che, per evitare che la mancata conoscenza dei termini contenuti nella legge n.91 possa pregiudicare l’ottenimento della cittadinanza italiana, dal 22 giugno 2013 data di entrata in vigore del decreto legge n.69, gli ufficiali dello Stato civile sono tenuti ad informare tutti i neo maggiorenni stranieri, che potranno esercitare il diritto al riconoscimento della cittadinanza entro il compimento del 19°anno d’età, qualora questa comunicazione non dovesse pervenire il cittadino straniero potrà esercitare il diritto anche dopo il compimento dei 19 anni.
La legge n.69/2013, inoltre, stabilito che qualora, a causa di errori o inadempimenti riconducibili ai genitori o alla Pubblica amministrazione, il cittadino straniero non fosse in possesso dei certificati anagrafici necessari a dimostrare la sua residenza continuativa, potrà presentare altro tipo di documentazione in suo possesso per certificare i requisiti necessari all’ottenimento della cittadinanza italiana.
Acquista la cittadinanza il minore straniero adottato da cittadino italiano e il figlio minore di cittadino straniero che ha acquistato la cittadinanza italiana.
Il termine per la definizione dei procedimenti è di 730 giorni. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di 200 euro.
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Link utili
Ministero interno – per i moduli per la richiesta di cittadinanza
ultimo aggiornamento: febbraio 2015

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