Il soggiorno in Italia
Disciplinato dal d.lgs 30/2007 artt. 7, 14 e 16, circolare 39/2007 del Ministero dell’Interno
Il cittadino comunitario che vuole soggiornare in Italia per periodi superiori a tre mesi per motivi di lavoro, studio, familiari o residenza elettiva deve richiedere presso il comune di residenza l’attestato di iscrizione anagrafica che verrà rilasciato immediatamente e conterrà l’indicazione del nome, della dimora e la data di richiesta. Per iscriversi ai registri della popolazione residente oltre ad un documento di identità valido e la documentazione attestante il luogo di residenza (contratto di locazione, contratto di compravendita, cessione di fabbricato, dichiarazione di ospitalità) il cittadino comunitario dovrà dimostrare, tramite documentazione, il motivo per il quale intende soggiornare in Italia.
Se soggiorna in Italia per lavoro deve esibire:
- il contratto di lavoro o la documentazione attestante la titolarità di un lavoro autonomo, la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i suoi familiari anche autocertificabili;
se soggiorna per motivi di studio deve esibire:
- la documentazione attestante l’iscrizione ad un corso di studio la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé ( che devono essere considerate secondo una valutazione complessiva dell’interessato- Legge 129/2011) e per i suoi familiari anche autocertificabili e la titolarità di un’assicurazione sanitaria;
se soggiorna in Italia per motivi familiari dovrà esibire:
- l’attestato della richiesta di iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell’unione e il vincolo di parentela tramite un certificato o documentazione attestante il legame (certificato di matrimonio, di nascita). In caso di richiesta per altro familiare a carico o convivente nel paese di origine si deve produrre autodichiarazione della qualità di familiare a carico o convivente.
Chi viene in Italia per “residenza elettiva” – sceglie di vivere in Italia ad esempio perchè percepisce una pensione o un vitalizio- dovrà autocertificare:
- le risorse economiche sufficienti ( che devono essere considerate secondo una valutazione complessiva dell’interessato- Legge 129/2011) e dimostrare di avere un’assicurazione sanitaria.
Con la circolare 18 del 21/07/2009 il Ministero dell’Interno ha chiarito che la nozione “risorse economiche sufficienti” può essere riferita sia a risorse periodiche che a risorse sotto forma di capitale accumulato e possono anche essere elargite da terzi. Con la legge 129/2011 si stabilisce che per la valutazione delle risorse economiche sufficienti si prenderà in esame la situazione complessiva dell’interessato e non l’importo dell’ assegno sociale.
I minori non accompagnati verranno iscritti all’anagrafe sulla base della decisione dell’Autorità giudiziaria che ne dispone l’affidamento o la tutela, a cura del tutore o dell’affidatario.
La richiesta di attestato di iscrizione anagrafica deve essere corredata da marca da bollo da 14,62 euro ed il rilascio del documento da una marca da bollo di pari valore.
I cittadini neocomunitari fino al 31 dicembre 2011 avevano accesso diretto al mercato del lavoro solo nei settori agricolo, turistico alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato. Per i restanti settori era necessario inviare richiesta di nulla osta allo Sportello unico per l’immigrazione direttamente dall’Italia.
Il cittadino comunitario titolare di attestato di iscrizone anagrafica può:
- chiedere la cittadinanza dopo 4 anni di residenza legale continuativa;
- ricongiungersi con i familiari extracomunitari senza bisogno di chiedere preventivo nulla osta. A seguito dell’entrata in vigore della Legge 129/2011 i cittadini extracomunitari parenti di cittadino comunitario non dovranno più richiedere il visto di ingresso;
- iscriversi al Ssn – Servizio sanitario nazionale – gratuitamente (iscrizione obbligatoria) se in Italia per lavoro o motivi familiari, pagando una quota forfettaria ( volontariamente) se in Italia per studio o residenza elettiva;
- può beneficiare dell’ assistenza sociale al pari del cittadino italiano – assegno sociale, pensione agli invalidi civili, assegno di maternità, assegno per il nucleo familiare con tre figli minori.
Il cittadino dell’Unione che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale, senza essersi assentato per periodi superiori ai sei mesi, ha diritto al soggiorno permanente. L’attestato di soggiorno permanente è rilasciato su richiesta dell’interessato dal comune di residenza entro 30 giorni. Il diritto al soggiorno permanente si perde a seguito di assenze dal territorio nazionale superiori a due anni.
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Indirizzi utili
Sportello unico immigrazione – gli indirizzi nelle principali città
ultimo aggiornamento: febbraio 2015

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