L’allontanamento
Disciplinato dal d.lgs 32/2008 e dalla Legge 129/2011
Il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini comunitari può essere limitato solo per motivi di sicurezza dello stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza, altri motivi di ordine pubblico o sicurezza. Il cittadino comunitario può essere allontanato anche qualora vengano a mancare le condizioni del soggiorno ma in questo caso non è previsto un divieto di reingresso.
Il provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza viene emesso dal prefetto e eseguito dal questore. Prevede il termine stabilito per lasciare il territorio che non può essere inferiore ai 30 giorni e un periodo di divieto di reingresso di 5 anni. Il ricorso deve essere presentato innanzi al tribunale ordinario entro 20 giorni a pena di inammissibilità.
La persona viene allontanata per motivi imperativi di pubblica sicurezza quando: abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta per i diritti fondamentali della persona o l’incolumità pubblica tenendo conto anche di eventuali condanne per delitti contro la persona, associazione mafiosa, o è stato sottoposto a misure di prevenzione in quanto persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità.
Nell’adottare il provvedimento si tiene conto della durata del suo soggiorno in Italia, i legami familiari, la sua età, il grado di integrazione.
Il provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato viene adottato, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 129/2011 dal Prefetto e non più dal Ministro dell’interno e eseguito dal questore. Prevede il termine stabilito per lasciare il territorio che non può essere inferiore ai 30 giorni e un periodo di divieto di reingresso di 10 anni. Avverso il provvedimento di allontanamento adottato dal Ministro dell’Interno può essere proposto ricorso innanzi al TAR Lazio in 60 giorni.
Il provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello stato è adottato quando:
- la persona appartiene a associazioni criminali – in generale persone che facciano parte di organizzazioni volte a sovvertire l’ordine dello stato, organizzazione di stampo fascista, organizzazioni criminali anche di stampo mafioso;
- abbia riportato condanne penali in Italia ( Legge 129/2011).
Il Ministro dell’Interno, in deroga a quanto previsto, adotta i provvedimenti di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza anche per i minorenni e i cittadini comunitari che siano presenti in Italia da almeno 10 anni.
Il cittadino comunitario allontanato può richiedere all’autorità che ha emesso il provvedimento (Prefetto o Ministro dell’Interno) la revoca del provvedimento di allontanamento trascorsi almeno la metà della durata del divieto e in ogni caso non meno di 3 anni. La domanda verrà esaminata in 6 mesi.
Il cittadino comunitario allontanato che rientra in Italia in violazione del divieto di reingresso è punito – con rito direttissimo – con la reclusione fino a due anni se è stato allontanato per motivi di sicurezza della stato fino ad un anno se è stato allontanato per altri motivi. La pena può essere sostituita dal giudice con l’allontanamento immediato e il divieto di reingresso per un periodo dai 5 ai 10 anni. Se, nonostante il provvedimento del giudice, il cittadino comunitario allontanato fa nuovamente ingresso egli può essere punito – con rito direttissimo – con una pena detentiva fino a tre anni di reclusione.
Infine il cittadino comunitario può inoltre essere allontanato dal territorio italiano anche qualora vengano a cessare le condizioni che determinano il diritto al soggiorno (perdita del lavoro, termine del corso di studi, decesso del familiare che aveva diritto principale al soggiorno). Tale provvedimento è adottato dal prefetto territorialmente competente anche dietro segnalazione del sindaco e deve prevedere un termine per lasciare il territorio nazionale che non sia inferiore ad un mese. Nell’adottare il provvedimento si deve tener conto dell’età, dell’integrazione, dei legami familiari del cittadino comunitario. Al destinatario del provvedimento viene consegnata una attestazione di obbligo di adempimento all’allontanamento che deve essere presentato al consolato italiano del paese di origine o residenza. Il provvedimento di allontanamento disposto per cessazione delle condizioni del soggiorno non può prevedere un divieto di reingresso. Il ricorso avverso tale provvedimento deve essere presentato innanzi al tribunale ordinario entro 20 giorni a pena di inammissibilità. Il ricorso può essere accompagnato da un’istanza di sospensione dell’esecutorietà del provvedimento. Il cittadino comunitario che viene trovato nel territorio dello stato senza aver provveduto alla presentazione dell’attestazione oltre il termine fissato è punito con la reclusione da uno a sei mesi e con l’ammenda da 200 a 2000 euro.
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ultimo aggiornamento: febbraio 2015

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