Il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo
Disciplinato dal d.lgs 286/98 art. 9 e d.lgs 3/2007
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (la vecchia Carta di soggiorno) può essere richiesto trascorsi 5 anni di soggiorno regolare in Italia, se in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità (eccetto i soggiorni per studio, protezione temporanea e umanitaria, richiesta asilo e asilo) e non si siano verificate assenza dal territorio dello stato italiano per un periodo superiore ai 10 mesi complessivi nel quinquennio o 6 mesi consecutivi. Ai fini del calcolo dei 5 anni non si computano i periodi trascorsi in Italia per brevi periodi (meno di 90 giorni) o quelli trascorsi godendo di uno status giuridico particolare (personale diplomatico).
Rilascio e aggiornamento
La richiesta deve essere presentata alla Questura competente tramite il kit postale allegando: fotocopia di tutto il passaporto, fotocopia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD rilasciato dal datore di lavoro relativi all’anno precedente – che dimostri la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale – certificato del casellario giudiziario e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso. Il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo può essere richiesto anche dal coniuge e dai figli minorenni. In questo caso il titolare del diritto al soggiorno deve dimostrare anche di avere un reddito pari all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà per ogni familiare che richiede il permesso CE e possedere un alloggio idoneo (dimostrabile con il certificato di idoneità alloggiativa o igienico sanitaria).
A seguito dell’entrata in vigore della legge 94/2009 per il rilascio del permesso di soggiorno CE per lungosoggiornanti è necessario superare un test di lingua italiana. Per la prenotazione del test è necessario compilare un modulo on line tramite il sito del Ministero dell’Interno.
Il permesso per lungo soggiornanti è a tempo indeterminato ma costituisce documento di identificazione per non più di 5 anni. L’aggiornamento è effettuato a richiesta dell’interessato corredato di nuove fotografie, tramite il kit postale.
Il titolare di permesso di soggiorno Ce per lungo soggiornanti può:
- svolgere qualsiasi attività lavorativa subordinata ed autonoma e può essere espulso solo per motivi di ordine pubblico e sicurezza;
- recarsi nei paesi dell’Area Schengen per periodi inferiori a tre mesi con il solo obbligo di dichiarare la propria presenza;
- svolgere attività lavorativa o di studio in altri paesi europei e richiedere un titolo di soggiorno in conformità alla leggi in materia del paese UE;
- presentare richiesta di cittadinanza italiana qualora siano trascorsi almeno 10 anni di residenza legale in Italia;
- richiedere il ricongiugimento familiare per il coniuge, il figlio minore, il figlio maggiorenne a carico se le sue condizioni di salute dimostrino che non può provvedere al proprio sostentamento per un’invalidità permanente e per i genitori a carico che non hanno altri figli nel paese di origine o che sono ultrasessantacinquenni e gli altri figli non possono provvedere al loro sostentamento per gravi motivi di salute;
- iscriversi al Ssn – Servizio Sanitario Nazionale gratuitamente (iscrizione obbligatoria) presso la Asl di residenza o di dimora ;
- beneficiare degli interventi di natura previdenziale (assegni familiari, indennità di disoccupazione ecc.) – connessi all’instaurazione di un regolare rapporto di lavoro – e degli interventi di assistenza sociale al pari del cittadino italiano: assegno sociale, pensione agli invalidi civili, assegno di maternità, assegno per il nucleo familiare con tre figli minori.
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Link utili
Portale immigrazione – per l’elenco dei patronati e le associazioni per la richiesta di ricongiungimento familiare e richiesta/ aggiornamento del permesso di soggiorno
ultimo aggiornamento: febbraio 2015

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