Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo
Disciplinato dal d.lgs 286/98 art. 5 comma 3 quater
Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo è rilasciato ai cittadini extracomunitari che si trovano in Italia per svolgere attività lavorativa di tipo autonomo. Anche l’ingresso per lavoro autonomo è subordinato al rilascio di un nulla osta che deve essere richiesto alla Questura dall’interessato o da un suo delegato nell’ambito delle quote previste ogni anno dal decreto flussi. Al momento della richiesta del nulla osta il lavoratore extracomunitario dovrà possedere la documentazione di licenza o autorizzazione per l’attività che intende svolgere o l’iscrizione alla camera di commercio che dovrà essere presentata alla Questura. A seguito del rilascio del nulla osta il lavoratore può chiedere il visto per lavoro autonomo alla rappresentanza diplomatica italiana nel paese di origine.
Rilascio e rinnovo
Una volta entrato il lavoratore richiede il primo permesso di soggiorno tramite l’invio del kit postale allegando alla domanda: la fotocopia della pagina del passaporto contenente i dati anagrafici ( vedi circolare poste italiane n. 49 8/02/2011) e la fotocopia della certificazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di origine dell’esistenza dei requisiti previsti. L’imprenditore straniero verrà poi convocato presso la Questura per il fotosegnalamento e il successivo rilascio del permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo dura due anni e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato in presenza dei requisiti.
La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere presentata 60 giorni prima della data di scadenza e fino a 60 giorni dopo la data scadenza allegando: fotocopia dell’autorizzazione o della licenza o dell’iscrizione in apposito albo o registro o della presentazione di dichiarazione o denuncia prevista dalla normativa vigente per l’esercizio della attività professionale svolta, fotocopia dell’iscrizione alla CCIAA, fotocopia della dichiarazione dei redditi. Per i soci prestatori d’opera presso società, anche cooperative, dovrà essere corredata anche di: dichiarazione del presidente della società in ordine alle mansioni svolte dal socio lavoratore con allegata fotocopia del documento d’identità del dichiarante, fotocopia del libro soci.
A seguito delle precisazioni della circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22/07/2010, anche i titolari di alcune fattispecie di contratti a progetto potranno convertire in lavoro autonomo da precedente permesso di soggiorno per studio o formazione professionale.
A seguito dell’entrata in vigore della legge 94/2009, la richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno sarà sottoposta al versamento di un contributo compreso tra 80 e 200 euro. Esclusi da tale versamento i rifugiati, i richiedenti asilo, i protetti sussidiari e i titolari di permesso per motivi umanitari.Prevista a partire da marzo 2012 inoltre la sottoscrizione dello straniero al momento della presentazione della domanda di permesso di soggiorno di un accordo di integrazione articolato per crediti all’esaurimento dei quali il permesso di soggiorno sarà revocato e il cittadino straniero espulso. Fanno eccezione i titolari di permesso di soggiorno per asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari, motivi familiari, permesso di soggiorno CE per lungosoggiornanti, carta di soggiorno per parente di cittadino UE, nonché lo straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto all’unità familiare.
Se al momento del rinnovo il cittadino straniero risulta disoccupato può richiedere, sempre tramite l’invio della domanda tramite l’ufficio postale, un permesso per “attesa occupazione” – di durata annuale – allegando l’iscrizione al Centro per l’impiego. Tale permesso per attesa occupazione non è rinnovabile ma è convertibile in motivi di lavoro.
La ricevuta della richiesta di rilascio e rinnovo garantisce il godimento dei diritti connessi al possesso del permesso di soggiorno
Il titolare di permesso per motivi di lavoro autonomo può:
- recarsi nei paesi dell’Area Schengen per periodi inferiori a tre mesi senza adempiere a nessun obbligo formale ed esente da visto di ingresso;
- svolgere attività lavorativa di tipo subordinato;
- presentare istanza di concessione della cittadinanza italiana qualora siano trascorsi almeno 10 anni di residenza legale ininterrotta in Italia;
- richiedere il ricongiungimento familiare per il coniuge, il figlio minore, il figlio maggiorenne a carico se le sue condizioni di salute dimostrino che non può provvedere al proprio sostentamento per un’invalidità permanente e per i genitori a carico che non hanno altri figli nel paese di origine o che sono ultrasessantacinquenni e gli altri figli non possono provvedere al loro sostentamento per gravi motivi di salute;
- iscriversi al Ssn – Servizio sanitario nazionale gratuitamente (iscrizione obbligatoria) presso l’ Azienda sanitaria locale (ASL) del luogo dove ha eletto la residenza anagrafica ovvero, in sua mancanza, l’effettiva dimora;
- beneficiare degli interventi di natura previdenziale in quanto lavoratore (assegni familiari, indennità di disoccupazione, ecc.) connessi all’instaurazione di un regolare rapporto di lavoro. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 306/2009 – che ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 80 della legge finanziaria del 2001 laddove limitava le prestazioni sociali ai soli cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno – può beneficiare anche degli interventi di assistenza sociale.
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Link utili
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ultimo aggiornamento: febbraio 2015

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