Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Disciplinato dal d.lgs 286/98 artt. 5 , art. 27 e dpr 394/1999 art. 14
Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato è rilasciato ai cittadini extracomunitari che si trovano in Italia per svolgere attività lavorativa. Se entrano in Italia per lavoro subordinato – anche stagionale – l’ingresso e il consecutivo rilascio di permesso di soggiorno avviene a seguito della consegna del nulla osta al lavoro al datore di lavoro in Italia nell’ambito del decreto flussiannuale. In presenza di ingresso per “motivi di lavoro in casi particolari” – art. 27 d.lgs. 285/98 – il rilascio del nulla osta è invece svincolato dai flussi annuali e la richiesta può essere presentata in qualsiasi momento. Beneficiano di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro anche i cittadini extracomunitari che effettuano la conversione di un precedente permesso che ne autorizzava la regolare permanenza in Italia: soggiorno per motivi familiari, di studio, motivi umanitari, protezione sussidiaria, minore età. Se il contratto di lavoro stipulato dal lavoratore straniero è a tempo indeterminato il permesso avrà durata di due anni, se il contratto di lavoro è invece a tempo determinato, il permesso di soggiorno sarà di un anno.
Rilascio e rinnovo
Al momento dell’ingresso in Italia il cittadino straniero entrato a seguito di rilascio del visto per lavoro subordinato deve presentarsi allo Sportello unico per l’immigrazione che ha rilasciato il nulla osta munito di passaporto per compilare i moduli per la richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Contestualmente lo Sportello unico per l’immigrazione provvederà a fissare un appuntamento in Questura per il fotosegnalamento. L’ istanza per la richiesta del permesso di soggiorno, compilata presso lo Sportello, dovrà essere inviata alla Questura competente tramite l’ufficio postale pagando la raccomandata assicurata e il bollettino per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico.
La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere presentata 60 giorni prima della data di scadenza tramite l’invio del kit postale. Tuttavia lo straniero può procedere al rinnovo fino a 60 giorni dopo la data scadenza del soggiorno.
Alla domanda devono essere allegati: la fotocopia della pagina del passaporto contenente i dati anagrafici ( vedi circolare poste italiane n. 40 8/02/2011).
A seguito della circolare del 28 novembre 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato abolito il contratto di soggiorno e sostituito dal solo modello unificato LAV.
A seguito dell’entrata in vigore della legge 94/2009, la richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno sarà sottoposta al versamento di un contributo compreso tra 80 e 200 euro. Esclusi da tale versamento i rifugiati, i richiedenti asilo, i protetti sussidiari e i titolari di permesso per motivi umanitari. Prevista a partire da marzo 2012 inoltre la sottoscrizione dello straniero al momento della presentazione della domanda di permesso di soggiorno di un accordo di integrazione articolato per crediti, all’esaurimento dei quali il permesso di soggiorno sarà revocato e il cittadino straniero espulso. Fanno eccezione i titolari di permesso di soggiorno per asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari, motivi familiari, permesso di soggiorno CE per lungosoggiornanti, carta di soggiorno per parente di cittadino UE, nonché lo straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto all’unità familiare.
Se al momento del rinnovo il cittadino straniero risulta disoccupato può richiedere, sempre tramite l’invio della domanda con il kit postale, un permesso per “attesa occupazione” – di durata annuale – allegando l’iscrizione al centro per l’impiego. Tale permesso per attesa occupazione non è rinnovabile ma è convertibile in motivi di lavoro.
La ricevuta della raccomandata assicurata della prima richiesta e del rinnovo del permesso di soggiorno garantisce il godimento dei diritti connessi al possesso del permesso di soggiorno stesso.
II titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro può:
- recarsi nei paesi dell’Area Schengen per periodi inferiori a tre mesi senza adempiere a nessun obbligo formale ed esente da visto di ingresso;
- presentare istanza di concessione della cittadinanza italiana qualora siano trascorsi almeno 10 anni di residenza legale ininterrotta in Italia;
- richiedere il ricongiungimento familiare per il coniuge, il figlio minore, il figlio maggiorenne a carico se le sue condizioni di salute dimostrino che non può provvedere al proprio sostentamento per un’invalidità permanente e per i genitori a carico che non hanno altri figli nel paese di origine o che sono ultrasessantacinquenni e gli altri figli non possono provvedere al loro sostentamento per gravi motivi di salute;
- iscriversi al Ssn – Servizio sanitario nazionale gratuitamente (iscrizione obbligatoria) presso l’Azienda sanitaria locale (Asl) del luogo dove ha eletto la residenza anagrafica ovvero, in sua mancanza, l’effettiva dimora;
- beneficiare degli interventi di natura previdenziale in quanto lavoratore (assegni familiari, indennità di disoccupazione, ecc.) connessi all’instaurazione di un regolare rapporto di lavoro. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 306/2009 – che ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 80 della legge finanziaria del 2001 laddove limitava le prestazioni sociali ai soli cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno – può beneficiare anche degli interventi di assistenza sociale.
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Indirizzi utili
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Link utili
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ultimo aggiornamento: febbraio 2015

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