Il permesso di soggiorno per motivi familiari
Disciplinato dal d.lgs 25/2008 artt. 6 e seg., d.lgs 159/08, d.lgs 251/2007 artt. 3 e seg. La richiesta di protezione internazionale è presentata presso l’ufficio di polizia di frontiera al momento dell’ingresso o presso l’ufficio della Questura competente in base alla dimora del richiedente. Non è previsto un termine perentorio per la presentazione della domanda e una domanda non può essere respinta per il solo fatto di non essere stata presentata tempestivamente. Al momento della ricezione della domanda l’ufficio di polizia informa i richiedenti sulla procedura da seguire, redige il verbale delle dichiarazioni e avvia la procedura per determinare lo Stato competente per l’esame della domanda di asilo come previsto dal regolamento Dublino.
Il richiedente la protezione internazionale è autorizzato a permanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale e il Prefetto può stabilire un luogo di residenza o un’area geografica dove i richiedenti possono circolare. A seguito della presentazione dell’istanza il richiedente la protezione internazionale può essere accolto all’interno di un Cara – Centro di accoglienza per richiedenti asilo – fino ad un massimo di 20 giorni, qualora si debba verificare l’identità o la nazionalità della persona, o fino a 35 giorni quando il richiedente è stato fermato dopo avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera; è stato fermato in posizione di soggiorno irregolare; è destinatario di un invito a lasciare il territorio nazionale per mancato rinnovo del permesso di soggiorno; è entrato sottraendosi ai controlli di frontiera ma non è stato espulso. Il richiedente la protezione internazionale deve essere trattenuto all’interno di un Cie – Centro di identificazione ed espulsione nel caso il richiedente la protezione internazionale sia già stato colpito da un provvedimento di espulsione o respingimento e nei casi in cui la domanda di protezione internazionale sia stata presentata a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dall’art. 380 commi 1 e 2 del cpp o per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell’immigrazione e dell’emigrazione clandestina, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o di minori da impiegare in attività illecita.
Devono inoltre essere trattenuti nei Cie coloro che si trovano nelle condizione previste dall’articolo 1 paragrafo F della Convenzione di Ginevra (che hanno commesso un crimine contro la pace, di guerra o contro l’umanità, coloro che abbiano commesso un crimine grave di diritto comune al di fuori del paese di accoglimento o coloro che si siano resi colpevoli di azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite). La permanenza in tale struttura a seguito delle modifiche intercorse con l’entrata in vigore della Legge 94/2009 – in modifica al d.lgs. 286/98 – può essere protratto fino ad un massimo di 180 giorni. Agli stranieri accolti o sottoposti a trattenimento la Questura rilascerà un attestato nominativo. Allo scadere del periodo di trattenimento o di accoglienza, prima che sia intervenuta la decisione della Commissione, al richiedente asilo sarà rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale valido tre mesi.
Il richiedente asilo ha l’obbligo di consegnare tutti i documenti in suo possesso pertinenti ai fini della domanda, incluso il passaporto, ed è tenuto a presentare tutti i documenti e gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale, comprese le dichiarazioni e la documentazione relativa alla sua età, condizione sociale, identità, cittadinanza, paesi e luoghi dove ha soggiornato, domande d’asilo pregresse e i motivi della sua richiesta di protezione internazionale. Il richiedente ha l’obbligo di comparire personalmente innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale competente all’esame della sua domanda di protezione.
Ai richiedenti asilo, per i quali non è stato necessario predisporre misure di accoglienza o trattenimento, verrà rilasciato, fin da subito, un permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale di tre mesi. Tale permesso di soggiorno è un permesso temporaneo valido fino alla definizione dello status del richiedente in Italia. Il permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale è rinnovabile fino al termine della procedura di riconoscimento della protezione internazionale e non consente l’allontanamento dal territorio nazionale. Sia nel caso di primo rilascio del permesso di soggiorno sia di rinnovo, l’istanza deve essere presentata sempre presso la Questura territorialmente competente ed è esente dal pagamento della marca da bollo. Qualora la decisione sulla richiesta di protezione internazionale non venga adottata entro 6 mesi dalla presentazione della domanda e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente, il permesso di soggiorno viene rinnovato per 6 mesi e consente alla persona di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della procedura. Il permesso per richiesta di protezione non può essere convertito in altro tipo di permesso e non consente il ricongiungimento familiare.
Il richiedente la protezione internazionale per i quali non ricorrono le ipotesi di accoglienza in un Cara o trattenimento in un Cie può chiedere di accedere alle misure di accoglienza per richiedenti asilo gestite dallo Sprar – Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.
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Link utili
Servizio centrale – l’ufficio di coordinamento dei centri Spar
Polizia di stato – per gli indirizzi dell’ufficio immigrazione delle questure
Indirizzi utili
Questure – gli indirizzi dell’ufficio immigrazione delle questure delle principali città
ultimo aggiornamento: febbraio 2015

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