La ricevuta in fase di rilascio e rinnovo
Disciplinato dalla Direttiva del Ministero dell’Interno del 5/8/2006 e Direttiva del Ministero dell’interno del 20/2/2007
I tempi del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno sono solitamente molto lunghi nonostante il d.lgs. 286/98 – Testo Unico sull’immigrazione – preveda 20 giorni per il rilascio, il rinnovo, la conversione del permesso dalla data di presentazione della domanda. A causa di queste lunghe attese e delle incertezze dei diritti dei cittadini stranieri durante la fase di rinnovo, numerose circolari sono state emanate riguardo al fine di garantire ai cittadini stranieri in possesso della sola ricevuta/ cedolino di richiesta di rinnovo o primo rilascio il godimento dei diritti connessi al possesso del permesso di soggiorno.
Le principali sono la direttiva del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2006 che stabilisce che i diritti discendenti dal soggiorno non decadono nella fase di rinnovo e la direttiva del Ministero dell’Interno del 20 febbraio 2007, che stabilisce che i titolari di ricevuta postale attestante l’avvenuta richiesta di rilascio di primo permesso di soggiorno possono esercitare i diritti derivanti dal medesimo soggiorno tra i quali l’esercizio di attività lavorativa.
Il DL n. 201 del 6/12/2011 cosiddetto “Salva Italia” ribadisce il diritto di lavorare in fase di rilascio rinnovo titolo di soggiorno per i cittadini extracomunitari.
In fase di rinnovo il cittadino straniero può:
- iscriversi al Ssn Servizio sanitario nazionale agli stranieri in attesa del primo rilascio di permesso di soggiorno e mantenere l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale a coloro che sono in fase di rinnovo. La richiesta di rinnovo deve essere presentata alla Azienda Sanitaria del luogo dove ha eletto la residenza anagrafica ovvero, in mancanza di essa, l’effettiva dimora (Circolare Ministero della salute 17 aprile 2007);
- continuare ad esercitare attività lavorativa (Circolare Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale 5 dicembre 2006);
- in caso di perdita del posto di lavoro, iscriversi alle liste di mobilità dei Centri per l’impiego (Interpello Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale 19/2007);
- beneficiare delle prestazioni di disoccupazione (Circolare INPS 29 gennaio 2008) e essere considerato in possesso di tutti i diritti acquisiti e maturati nell’ambito del rapporto di lavoro instaurato ai fini previdenziali (Messaggio INPS 16 ottobre 2006);
- muoversi liberamente all’interno del territorio nazionale, recarsi all’estero munito di passaporto e transitare nei paesi Schengen fino al 31 gennaio 2009 a seguito di accordi specifici con la Commissione ed il Parlamento europeo da parte dell’Italia (Telegramma urgentissimo Ministero dell’Interno 28 luglio 2008);
- ottenere il nulla osta al ricongiungimento familiare (Circolare Ministero dell’Interno 17 ottobre 2006);
- prendere la patente di guida automobilistica italiana e essere ammesso agli esami teorici e pratici di guida, ad ottenere documenti di abilitazione alla guida, a richiedere il rinnovo, l’aggiornamento ed il duplicato dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione (Circolare Direzione generale per la motorizzazione 14 settembre 2007).
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ultimo aggiornamento: febbraio 2015

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