I requisiti
Discplinato dal d.lgs 286/98, d.lgs 5/2007 e d.lgs 160/2008
Il diritto a richiedere il ricongiungimento familiare è riconosciuto per legge soltanto ai cittadini extracomunitari titolari dei seguenti titoli di soggiorno: per lavoro subordinato o autonomo, per asilo, protezione sussidiaria, protezione umanitaria (limitatamente ai casi in cui tale protezione sia stata riconosciuta dalla Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale competente prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 251/2007 e che quindi sarà convertita in protezione sussidiaria allo scadere del permesso di soggiorno), per motivi di studio e ai titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
I requisiti per richiedere il ricongiungimento familiare sono: un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà per ogni familiare per il quale si vuole chiedere il ricongiungimento, eccezione fatta per il ricongiungimento con due o più figli minori di 14 anni e per due o più familiari dei protetti sussidiari per i quali è sempre valido, indipendentemente dal numero dei familiari, la dimostrazione di un reddito pari al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale – verranno valutati ai fini del computo del reddito anche i redditi del coniuge o del familiare convivente; un alloggio idoneo per il quale sia rilasciata apposita certificazione di idoneità igienico sanitaria dalla ASL competente per territorio nonchè certificato di idoneità alloggiativa dall’Ufficio tecnico del Comune di residenza.
Solo il rifugiato non deve dimostrare i requisiti del reddito e dell’alloggio.
I familiari per i quali può essere richiesto il ricongiungimento sono il coniuge maggiorenne, figlio minorenne, figlio maggiorenne a carico se le sue condizioni di salute dimostrino che non può provvedere al proprio sostentamento per invalidità totale permanente, il genitore a carico che non ha altri figli in patria e non può provvedere al suo sostentamento o è ultrassesantacinquenne e gli altri figli non possono mantenerlo per gravi motivi di salute. Per i genitori ultrasessantaciquenni sarà il richiedente il ricongiungimento che dovrà stipulare un’ assicurazione medica privata.
Può ricongiungersi con figlio minore in Italia con altro genitore regolarmente residente il genitore naturale che dimostri il possesso di reddito e di un alloggio idoneo. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto dell’eventuale possesso degli stessi da parte dell’altro genitore.
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ultimo aggiornamento: febbraio 2015

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