Il decreto flussi
D.lgs 286/98 artt. 5, 24 e 26 e DPCM flussi 2008
Il decreto flussi è emanato ogni anno e prevede il numero di cittadini stranieri che possono fare ingresso in Italia per svolgere attività di lavoro subordinato non stagionale e lavoro autonomo. Per i lavoratori stagionali è previsto un apposito decreto flussi.
La richiesta di nulla osta al lavoro subordinato deve essere presentata, nelle date previste dal decreto, dal datore di lavoro che inoltra apposita istanza – dal 2007 on line – specificando il tipo di offerta lavorativa e il futuro domicilio del lavoratore. Se la domanda è compilata correttamente – dopo le verifiche presso la questura e la Direzione provinciale del lavoro – le domande vengono accettate in ordine cronologico. Il datore di lavoro viene poi convocato presso lo Sportello unico per l’immigrazione per l’esibizione della documentazione in originale ed il ritiro del nulla osta che contestualmente verrà inviato alla rappresentanza diplomatica italiana del paese di residenza. A quel punto sarà il cittadino extracomunitario che potrà recarsi all’ambasciata per il ritiro del visto di ingresso per lavoro.
Il visto di ingresso per lavoro è di tipo D – per soggiorni superiori a 90 giorni. Entro 8 giorni dalla data di ingresso il lavoratore si dovrà presentare allo sportello unico con il datore di lavoro per compilare i moduli di richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato da inviare tramite ufficio postale e sottoscrivere il contratto di soggiorno.
Il decreto flussi prevede apposite quote d’ingresso per lavoro autonomo. Anche per questa tipologia di lavoro, l’ingresso in Italia tramite visto è subordinato al rilascio del nulla osta al lavoro; diversamente dal lavoro subordinato però, la richiesta di autorizzazione deve essere presentata direttamente dal lavoratore o da un suo procuratore presso la Questura competente in base al luogo dove avrà sede l’attività, dietro esibizione di dichiarazione di rilascio del titolo abilitativo o un’attestazione da parte della Camera di commercio, industria o artigianato competente. La questura entro 20 giorni – verificati i requisiti – rilascia il nulla osta direttamente all’interessato o ad un suo procuratore.
Entro tre mesi il cittadino straniero deve presentarsi alla rappresentanza diplomatica italiana nel paese di origine o provenienza per chiedere il rilascio del visto di ingresso. Una volta giunto in Italia potrà presentare la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro autonomo tramite l’ufficio postale compilando l’apposito kit postale.
Per il lavoro stagionale è emanato ogni anno un apposito decreto con la previsione del numero di cittadini stranieri che possono entrare in Italia per svolgere lavoro stagionale Nell’ambito di questa tipologia di impiego, possono rientrare soltanto quelle attività limitate nel tempo ad un periodo un minimo di 20 giorni fino ad un massimo di 9 mesi. Come per l’ingresso per lavoro subordinato, il datore di lavoro deve inoltrare – on line dal 2007 – tramite il sito del Ministero dell’Interno apposita richiesta di nulla osta allo Sportello unico per l’immigrazione territorialmente competente. Qualora il lavoratore presenti i requisiti di legge e sia rientrato nelle quote di ingresso, lo Sportello unico per l’Immigrazione competente convoca il datore di lavoro per la consegna del nulla osta e contestualmente ne invia copia alla rappresentanza diplomatica italiana nel paese di origine o residenza del lavoratore straniero. A questo punto il lavoratore stagionale potrà recarsi al consolato italiano per la richiesta del visto. Uno volta giunto in Italia dovrà presentarsi allo Sportello unico per l’immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la compilazione dei moduli di richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale che dovranno poi essere inviati tramite kit postale.
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Link utili
Ministero Affari esteri – per sedi delle rappresentanza diplomatiche italiane
Indirizzi utili
Sportello unico immigrazione – gli indirizzi nella principali città italiane
ultimo aggiornamento: febbraio 2014

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