Visti di ingresso
Disciplinato dal d.lgs 286/98 artt. 4 e 5 e D.M. 12/07/2000
Tutti i cittadini stranieri che intendono entrare in Italia, sono tenuti ad esibire alle frontiere il proprio passaporto o documento equipollente. Se si tratta di soggiorno per un breve periodo – inferiori a 90 giorni – è necessario chiedere un visto di ingresso solo se si proviene da un Paese che ha l’ obbligatorietà del visto altrimenti è sufficiente il passaporto in corso di validità. Per i soggiorni di lungo periodo è invece sempre richiesto un visto, per il quale si dovranno soddisfare differenti requisiti in base alla motivazione della richiesta.
I visti di ingresso possono essere rilasciati per: adozione, affari, cure mediche, diplomatico, familiare al seguito, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro. L’ambasciata con provvedimento scritto può negare il rilascio del visto. Sul provvedimento verranno indicate i modi di impugnazione del diniego.
I visti possono essere:
- tipo A: transito aeroportuale;
- tipo B: transito;
- tipo C: soggiorni di breve durata o di viaggio fino a 90 giorni, con uno o più ingressi;
- tipo D: soggiorni superiori a 90 giorni.
Possono inoltre essere suddivisi in visti di breve durata e di lunga durata.
Sono di breve durata (e dunque se si proviene da quei paesi che non hanno l’obbligo del visto non devono essere richiesti) il visto per: affari, transito aeroportuale, transito, turismo.
Sono di lunga durata: adozione, affari, cure mediche, diplomatico, familiare al seguito, gara sportiva, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio.
Principali tipologie
Nel caso dei visti per lavoro subordinato – anche stagionale – autonomo, è necessario il rilascio di un nulla osta da parte dello Sportello unico per l’immigrazione se per lavoro subordinato, della questura se per lavoro autonomo.
Per il visto per ricongiungimento familiare è necessario il rilascio di un nulla osta da parte dello Sportello unico per l’immigrazione competente per il luogo di domicilio del familiare con il quale ci si ricongiunge. Se il familiare è cittadino comunitario, anche italiano, la richiesta del visto dovrà essere presentata direttamente alla rappresentanza diplomatica italiana nel paese di origine provando il legame di parentela e il soggiorno in italia del parente comunitario.
Anche l’ingresso per studio è generalmente subordinato al rilascio del visto . Con una circolare del 23 agosto 2010 il Ministero degli Esteri ha però previsto che i cittadini provenienti da Paesi terzi esenti dall’obbligo di visto per brevi periodi possono entrare in Italia per svolgere periodi di studio inferiori ai 90 giorni senza chiedere il visto di ingresso. Se si entra in Italia per studi universitari, sono gli stessi Atenei italiani a decidere ogni anno il numero di cittadini stranieri residenti all’estero che possono partecipare ai loro corsi. Per l’iscrizione all’Università, lo studente extracomunitario dovrà, sempre tramite ambasciata, presentare i titoli di studio conseguiti nel paese di origine e un attestato di conoscenza della lingua italiana per effettuare una preiscrizione al corso universitario che si intende seguire. L’ambasciata, ricevuta la richiesta, la invia all’Università indicata che provvederà a stilare un elenco degli studenti stranieri ammessi a sostenere la prova di ingresso. Se lo studente straniero viene ammesso, deve dimostrare di avere a disposizione mezzi sufficienti al sostentamento in Italia e un alloggio idoneo. Al momento dell’ingresso chiederà un permesso di soggiorno provvisorio e superata la prova di esame e ammesso al corso di studi dovrà procedere alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio inviando la domanda tramite l’apposito kit postale presso gli uffici postali. Per l’accesso a corsi di formazione e a tirocini professionali ogni anno viene fissato il contingente di ingresso dei cittadini stranieri, dal Ministero della Solidarietà sociale in concerto con il Ministro dell’Interno e degli Affari Esteri. Le domande devono essere presentate direttamente alle rappresentanza diplomatiche italiane nei paesi di origine. Il cittadino straniero per richiedere il visto di ingresso dovrà presentare il certificato di iscrizione o prescrizione al corso che intende frequentare, la documentazione relativa alla formazione acquisita, la dimostrazione di avere mezzi economici sufficienti, la dichiarazione circa la disponibilità di un alloggio idoneo e stipulare un’ assicurazione medica. Una volta giunto in Italia potrà poi procedere alla presentazione dell’istanza di permesso di soggiorno per motivi di studio inoltrando la domanda all’ufficio postale tramite il kit postale .
Il cittadino straniero che intende entrare in Italia per sottoporsi a delle cure mediche specifiche può richiedere il visto di ingresso per cure mediche dietro presentazione di certificazione attestante l’effettiva infermità, la dichiarazione della struttura sanitaria italiana che indichi il tipo di cura, la data di inizio, la durata ed il costo presumibile, l’attestazione della struttura sanitaria che confermi l’avvenuto deposito di almeno il 30% del costo presumibile della prestazione richiesta e la documentazione comprovante la disponibilità di risorse economiche sufficienti per il pagamento delle residue spese mediche e di vitto e alloggio fuori dalla struttura. Una volta giunto in Italia il cittadino straniero si deve rivolgere direttamente alla Questura per la richiesta del permesso di soggiorno per cure mediche.
In generale, infine, nel caso di ingresso per adozione, gara sportiva, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, turismo e affari (nel caso in cui il paese di origine sia soggetto all’obbligatorietà del visto) la domanda dovrà essere presentata direttamente alla rappresentanza diplomatica italiana. Devono essere soddisfatti dei requisiti che cambiano a seconda della tipologia. In generale si riferiscono alla presentazione comprovante i motivi per i quali si intende venire in Italia, all’assicurazione di possedere adeguate risorse economiche, alla stipula di polizza sanitaria, informazioni sul vitto e l’alloggio durante la permanenza in Italia, al biglietto di andata e ritorno.
Con il decreto del Ministero Affari Esteri dell’11 maggio 2011 sono state introdotte due nuove categorie di visto: per ricerca e per volontariato. E’ stata inoltre inserita un’agevolazione per chi chiede un visto per motivi di turismo se parente entro il II grado di cittadini italiani o comunitari residenti in Italia.
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Link utili
Polizia di stato – per gli indirizzi dell’ufficio immigrazione delle questure
Ministero Affari Esteri – per informazioni sui visti
ultimo aggiornamento: febbraio 2014

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